Processo penale telematico: il Ministero della Giustizia crea confusione (Redazione)

Il Ministero della Giustizia, sul suo sito, ha pubblicato il 31 dicembre 2024 un post fuorviante che rischia di indurre in errore ad una lettura frettolosa.

Scriviamo questo breve post per rispondere ad una collega, che ci ha scritto:”Ho letto l’articolo pubblicato ieri da Terzultima e credo che tanto allarmismo non sia giustificato. Sul sito del Ministero della Giustizia c’è scritto che per il processo penale telematico c’è una disciplina transitoria con il regime del doppio binario e quindi le impugnazioni possono essere depositate ancora tramite pec”.

La realtà non è così, lo ribadiamo. Per gli avvocati le impugnazioni e le liste testi devono essere depositate esclusivamente tramite portale.

Questo è l’articolo scritto ieri: Avvocati penalisti: come depositare dal primo gennaio 2025 (Redazione) – TERZULTIMA FERMATA.

Evidenziamo che per gli avvocati (abilitanti esterni) è obbligatorio il deposito tramite portale per tutti gli atti destinati: alla Procura della Repubblica, al Tribunale (dibattimento, Gip e Gup), Procura Europea e alla Procura Generale per il procedimento di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale (articolo 412 cpp)

Le uniche eccezioni al regime obbligatorio suindicato e quindi con possibilità di deposito di atti destinati al Tribunale (dibattimento, gip e gup) con pec e cartaceo riguardano:

a) i procedimenti del Libro IV del codice di procedura (misure cautelari);

b) le impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Viene indicata tale possibilità fino al 31 dicembre 2025.

Quindi, attenzione non c’è stata alcuna proroga per le impugnazioni ordinarie!

Il Ministero della Giustizia sul suo sito pubblica una notizia fuorviante dal titolo: “Processo penale telematico, rinvio termini deposito atti”che alla lettura può indurre in errore.

Nel breve post è scritto: “E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2024, n. 304, il Regolamento 27 dicembre 2024, n. 206, che modifica i termini del deposito degli atti previsti dalla cd Riforma Cartabia sul processo penale telematico (decreto ministeriale 23 dicembre 2023, n. 217). Il provvedimento, a firma del ministro della Giustizia Carlo Nordio, introduce una disciplina transitoria che proroga – in successive fasi temporali – il regime del “doppio binario” (analogico e telematico) per il deposito degli atti dei soggetti “interni” ed “esterni” negli uffici giudiziari penali”.

Processo penale telematico, rinvio termini deposito atti

La realtà è ben diversa,

Le impugnazioni ordinarie di merito devono essere depositate esclusivamente tramite portale. Anche le liste testi solo ed esclusivamente tramite portale.

Le deroghe previste contenute al comma 2 del Regolamento 27 dicembre 2024, n. 20 sono solo ed esclusivamente per gli “abilitanti interni” magistrati e personale di cancelleria.

Come ha immediatamente segnalato l’UCPI in un comunicato datato 31 dicembre 2024:

“È doveroso un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare anche con modalità non telematiche gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori. Il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa”, Il processo penale telematico può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa – Camere Penali sito ufficiale

Ci sono figli (abilitanti interni) e figliastri (abilitanti esterni).

5 commenti

  1. Aggiungerei il necessario chiarimento riguardo i depositi delle parti private che non hanno accesso al portale di deposito atti.
    Si direbbero escluse definitivamente dal processo.
    Si sono tolti la spina dal piede. 🙂

    "Mi piace"

  2. Pur temendo di non essermi mosso bene all ‘ interno del portale , segnalo che sembra non sia stato adeguatamente aggiornato nell ‘ elenco delle tipologie di atti oggetto di deposito . Vorrei depositare la documentazione che attesta la avvenuta citazione di un teste ma non rinvengo nessuna voce che sembri permettermelo . Al riguardo , ricordo che il portale del processo civile contiene – nell ‘ impossibilità di elencare tutte indistintamente le categorie di atti oggetto di deposito – diverse tipologie contraddistinte dalla qualificazione di ” generico ” .

    "Mi piace"

  3. Circa il deposito del ricorso per cassazione vs sentenza Corte di Appello, dovrebbe essere ancora possibile il deposito non telematico. Trattandosi di atto da depositarsi presso la Cancelleria della Corte di Appello (giudice avente emesso la sentenza impugnata), valgono le norme di deposito afferenti il relativo grado (con slittamento dell’obbligo di PDP al 1.01.27). Chiedo conferma, ovvero smentita. Con indicazione motiva a supporto.-

    "Mi piace"

I commenti sono chiusi.