Richiesta di riesame di un sequestro preventivo della società titolare del bene sequestrato: il suo difensore deve disporre della nomina e della procura speciale del legale rappresentante (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44033/2024, udienza del 14 novembre 2024, ha ribadito che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione per conto dell’ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024; Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019).

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia cautelare reale proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722), non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex multis, Sez. 3, n. 25316 del 10/02/2023; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018).

Nel caso di specie, infatti, manca (o comunque non risulta allegata al ricorso, con conseguente violazione anche del principio di autosufficienza) la procura speciale conferita dall’ente al difensore, con conseguente difetto di legittimazione del difensore privo di procura speciale (il quale, peraltro, dichiara solamente di ricorrere «nell’interesse» della società, senza neppure indicare la fonte del suo potere di rappresentanza in giudizio).