Notifica per posta del decreto di citazione a giudizio e mancata consegna al destinatario: necessario che la successiva raccomandata con avviso di deposito presso l’ufficio postale risulti ricevuta dall’imputato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 40867/2024, udienza del 2 ottobre 2024, ha chiarito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura di notificazione, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa.

Ricorso per cassazione

GC, a mezzo del suo difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale che ha confermato la decisione di primo grado con cui l’imputato è stato condannato in relazione al reato di diffamazione aggravata in danno di GP.

 Il ricorso denuncia violazione di legge con riguardo alla omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado e alla relativa dichiarazione di assenza.

La difesa contesta l’esistenza in atti dell’avviso di ricevimento del decreto di citazione a giudizio, evocato dalla Corte d’appello per rigettare l’analogo motivo di impugnazione proposto nel giudizio di secondo grado, e rileva che la conoscenza del procedimento non è desumibile dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., unico atto validamente presente nel fascicolo, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto il decreto di citazione per il giudizio di primo grado ritualmente notificato all’imputato ricorrente a mezzo posta, considerato che l’avviso di consegna plico risultava ritirato a mani dal destinatario in data 15.11.2017.

Ha così rigettato l’eccezione preliminare di nullità proposta dalla difesa per omessa notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado.

Tuttavia, da una verifica svolta in ordine agli atti del fascicolo — consentita in ragione della natura processuale del vizio dedotto – l’avviso di ricevimento che risulta essere stato ritirato è quello diretto alla persona offesa con la raccomandata n. […]: è leggibile chiaramente, infatti, la firma di GP, che è il nome della vittima del reato.

Viceversa, l’avviso di consegna dell’addetto alla notifica a mezzo posta diretto all’imputato reca altro numero e non risulta essere stato ritirato in alcun modo: il piego, depositato presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate alla ricezione, non è stato ritirato e neppure risulta presente in atti l’avviso di ricevimento della ulteriore raccomandata spedita con la comunicazione dell’avvenuto deposito.

Invero, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura di notificazione, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa (cfr. Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024).

La dichiarazione di assenza dell’imputato, inoltre, è stata erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado, in contraddizione con la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui essa può essere desunta solo dalla rituale notifica di un atto di vocatio in iudicium e non – come invece ritenuto dal Tribunale – dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato ai sensi dell’art. 415-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, in tema di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.).

Le condizioni per dichiarare legittimamente l’assenza di un imputato sono state ulteriormente chiarite da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, secondo cui il processo in assenza non costituisce una sanzione ed i cd. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate.

Inoltre, è utile rammentare che, nella parallela prospettiva della rescissione del giudicato, egualmente si è ampiamente spiegato come l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021).

Si tratta di una ineludibile necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo e non del mero procedimento nella fase di indagini, come ha chiarito la sentenza Innaro e la giurisprudenza successiva; quindi, vi è necessità che egli abbia conosciuto il provvedimento formale di “vocatio in iudicium“, contenente la descrizione del fatto oggetto della imputazione e della data e del luogo di svolgimento del giudizio. E la conoscenza deve essere effettiva, non meramente legale e nemmeno presunta, fatta salva la prova che l’imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell’accusa penale a lui rivolta e abbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo: in tal caso l’assenza potrà essere legittimamente dichiarata (in tal senso, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 24729 del 7/3/2024 e Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021).