Ricorda Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 44789/2024, udienza del 20 novembre 2024, che, per costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, avvenuto il rinvio a giudizio nei procedimenti cautelari reali non è più proponibile alcun aspetto riguardante la sussistenza del fumus dei reati per cui è giudizio.
Si è al proposito affermato che in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus commissi delicti“, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020).
In precedenza si era già stabilito che in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato è preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato, a nulla rilevando una eventuale revoca della misura cautelare personale dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto quest’ultimo, cristallizzando le imputazioni, presuppone una valutazione giudiziale sulla idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti per sostenere l’accusa in giudizio, e non può quindi essere privato della sua rilevanza per ragioni connesse al sistema impugnatorio delle misure reali (Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016).
