La Cassazione, sezione 3, con la sentenza numero 44310 depositata il 4 dicembre 2024 ha ricordato che non è precluso al pubblico ministero esercitare una nuova azione cautelare nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto quando il precedente titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali purché ciò non determini una litispendenza cautelare che contrasta con il divieto di bis in idem il quale opera tra procedimenti, prima ancora che tra provvedimenti.
In tal caso, la seconda iniziativa deve considerarsi preclusa e, dunque, priva di efficacia.
Il principio espresso ha ribadito quanto affermato dalla medesima sezione con la sentenza numero 20245/2024: in tema di misure cautelari reali, il principio del “ne bis in idem” non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l’adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di “bis in idem“.
In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio “ex post“, al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell’anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative.
