Ricorso per cassazione inammissibile se privo della titolazione dei motivi e dell’indicazione, secondo una successione logica ragionata, degli argomenti a sostegno delle diverse questioni (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 40517/2024, udienza del 24 ottobre 2024, ha ribadito che l’atto di impugnazione è inammissibile in dipendenza della sua formulazione allorché sia priva della titolazione dei motivi e dell’indicazione – secondo una successione logica ragionata – degli argomenti a sostegno delle diverse questioni sottoposte alla Corte di legittimità.

Il ricorso, infatti, per come anche precisato dal protocollo di intesa stipulato dalla Corte di cassazione con il C.N.F. il 17 dicembre 2015 (allegato alla fine del post per comodità di consultazione), deve consentire, anche mediante il rispetto di schemi grafici, un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non potendosi ritenere, per un verso, che spetti alla Suprema Corte la funzione di rielaborare l’impugnazione e, per altro, che detto onere sia soddisfatto mediante l’uso di una formula riepilogativa di tipo omnicomprensivo del tipo di quella indicata nelle conclusioni dell’atto (in tema, v. Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018; Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019; Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019).

La necessaria specificità e chiarezza del ricorso per cassazione e l’osservanza di uno schema di redazione dell’atto che sia funzionale ad una corretta introduzione del giudizio di legittimità è, del resto, un’esigenza che ha trovato un chiaro riferimento nel contenuto del protocollo di intesa stabilito tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale.

È, infatti, espressamente previsto che il ricorso contenga l’indicazione “delle richieste relative ai motivi esposti”.

È proprio tale precisazione che rende l’atto chiaro e completo e consente di attribuire specificità ai motivi esposti nel ricorso, in quanto funzionali al tipo di intervento che si intende ottenere dalla Suprema Corte. Altrimenti si giungerebbe all’irragionevole conclusione di rendere priva di significato la previsione contenuta nella lettera c) dell’art. 581 cod. proc. pen. che, nel dettare, a pena di inammissibilità, i requisiti formali dell’impugnazione, stabilisce che questa enunci in modo specifico “le richieste, anche istruttorie”, quale elemento di necessario raccordo tra i capi e punti della decisione impugnata e l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Trattasi di un ulteriore elemento testuale da cui si ricava la necessità che vi sia piena continenza tra il motivo di censura, l’argomentazione sviluppata a suo sostegno e le conclusioni formulate (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018).