Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37649/2024, udienza del 20 giugno 2024, ha riguardato un caso, attinente ad una contestazione di trasferimento fraudolento di valori, di sostanziale elusione ad opera del giudice di rinvio dei principi dettati dalla sentenza rescindente della Suprema Corte.
Il collegio non può che rilevare come il giudice d’appello, pur impegnandosi in un approfondito sforzo argomentativo, non sia stato in grado di chiarire definitivamente i dubbi espressi nella decisione rescindente.
In particolare, in relazione all’ipotesi delittuosa, la sentenza di appello non ne ha definito a sufficienza la connotazione dolosa specifica che rimane attaccata a formule stereotipate ed astratte e che non affronta il nocciolo della questione devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza n. 33751/21 della sesta sezione penale.
Ivi si era stabilito, al termine di una estesa analisi, che poteva darsi per assodato che la serie di mutamenti intervenuti nella compagine societaria riferibile alla costellazione di imprese di SE nell’arco del decennio iniziato nel 2002/2003 avesse una funzione elusiva dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dal Prefetto nei confronti dell’imputato.
Si sottolineava, tuttavia, come rimanesse indimostrato che tale intendimento elusivo, non sufficiente ad integrare la aggravante contestata (art. 416-bis.1 cod. pen.), fosse ricompreso nell’intenzione, sussistente ‘a monte’, di evitare le misure di prevenzione.
In particolare, si sarebbe dovuto fornire una spiegazione logica, sulla base di risultanze probatorie specifiche ed incontrovertibili, in grado di risolvere l’antinomia intercorrente tra la ipotesi d’accusa (della finalità di eludere eventuali misure di prevenzione), da un lato, e la circostanza che SE avesse intestato o reintestato a sé ed ai propri famigliari (che non costituiscono schermo sufficiente, alla luce delle presunzioni vigenti in materia di misure di prevenzione) anche solo parte delle società che a lui facevano capo.
Il discrimine individuato dalla sentenza della sesta sezione, tra finalità elusiva ai fini delle interdittive antimafia, da un lato, e delle misure di prevenzione, dall’altro, imponeva senza dubbio uno standard probatorio assai elevato che doveva dare contezza della ragione per cui fosse possibile ipotizzare l’aggravante a fronte della condotta di colui che si reintesta le quote societarie.
Tale probatio nella sentenza non è stata raggiunta ed in verità non è stata nemmeno tentata. Nel rispondere, la Corte, pone il tema sul piano della ‘intraneità’ associativa (certamente sussistente: la pronuncia relativa al capo 1 di imputazione – associazione per delinquere di stampo mafioso- è divenuta definitiva); la pronuncia ribadisce la condizione di monopolio di cui godevano le imprese funerarie di SE (circostanza anch’essa accertata con pronuncia passata in giudicato: capo 2 dell’imputazione, relativa all’art. 513-bis cod. pen.); infine, affronta l’episodio della tentata estorsione ai danni dei familiari del defunto GA (anch’esso oggetto di pronuncia definitiva — capo 5 di imputazione), a dimostrazione della tracotanza con cui gli E. agivano nel territorio di competenza imprenditoriale e criminale.
Sennonché, come detto, seguendo tale linea argomentativa, la Corte non fa che ribadire concetti già vagliati (frustra iterum probatur, quod probatum non relevat) senza tuttavia avvicinarsi alla soluzione del dilemma posto dalla pronuncia rescindente di legittimità.
Anzi, così facendo dimostra di confondere i piani e rinuncia di fatto ad affrontare la questione che le era stata sottoposta e che può essere così semplificata: come si concilia l’intenzione di eludere le misure di prevenzione con la intestazione a sé o a propri familiari delle quote societarie?
La Corte d’appello ritiene di rispondere ricorrendo alla formula per cui SE “non poteva non temere” che, la sua impresa, in quanto diretta espressione del clan, ben potesse essere aggredita da misure di prevenzione “la cui adozione si stava in quegli anni sempre più diffondendo quale strumento di lotta alla criminalità organizzata”.
Si tratta di un argomento che non spiega il nodo fondamentale (perché SE intestava a sé e famigliari i beni, se voleva eludere?) e che per contro introduce due presunzioni (“non poteva non sapere”; la conoscenza della diffusione delle misure di prevenzione a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000) che rischiano di scadere in valutazioni sociologiche piuttosto che giuridiche.
Né, infine, il fatto che le intestazioni avessero progressivamente portato alla concentrazione di quote e cariche sociali in campo a MLE, poco più che diciottenne all’epoca, e quindi sprovvista di qualsivoglia esperienza nel settore imprenditoriale al quale veniva introdotta dalle decisioni paterne, aggiunge alcunché nel senso richiesto dalla sentenza rescindente, dato che nella motivazione della sentenza impugnata si legge solamente che ciò “a maggior ragione dimostra la fittizietà delle intestazioni ed il fine elusivo con esse perseguito”, circostanza non contestata nella sentenza rescindente ma che, al tempo stesso, non dimostra che l’intendimento elusivo andasse oltre la volontà di creare uno schermo avverso le interdittive antimafia.
In conclusione, l’impugnata sentenza va annullata nuovamente con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello che si atterrà ai criteri già enunciati nella prima sentenza rescindente e qui sopra ribaditi.
