“Torni a bordo, cazzo!”: è diffamatorio affermare che chi ha pronunciato questa frase volesse fare “il fenomeno” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 5112/2024, udienza del 7 dicembre 2023, si è pronunciata su uno strascico della nota vicenda del naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Nell’occasione la Suprema Corte ha ribadito i propri indirizzi interpretativi in ordine ai limiti dell’esimente della critica politica, particolarmente in direzione della necessaria verità del fatto storico che ne è alla base.

Fatto

Con sentenza del 19 giugno 2023, la Corte territoriale, salvo liquidare in via definitiva il risarcimento del danno e modificare le modalità di pubblicazione della sentenza, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 800,00 euro di multa, con i doppi benefici di legge, MPF, avendolo ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno di GDF, allora Capitano di fregata del Corpo della Capitaneria di Porto, per avere pubblicato sul sito «www […]» un articolo nel quale offendeva la reputazione della persona offesa, accusandola di avere, in occasione delle operazioni di soccorso legate al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, “fatto il fenomeno, umiliando un uomo già umiliato” (con ciò riferendosi alla celebre frase utilizzata nei confronti del comandante S. nella telefonata intercorsa tra i due) e di avere omesso di inviare soccorsi (un elicottero con a bordo un paio di ufficiali di Marina “che scendessero sulla nave e prendessero il controllo della situazione“, qualificando l’intervento dello stesso GDF come una “inutile e maramaldesca esibizione” da cui avrebbe tratto un’indebita popolarità.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore.

Denuncia col primo motivo mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di replicare alle censure sviluppate con il primo motivo dell’atto di appello, con il quale si era dedotta l’erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, quantomeno ai sensi dell’art. 59 cod. pen.

Si osserva che con l’appello si era sostenuto: a) che erroneamente il giudice di primo grado aveva considerato come fatti quelle che erano mere opinioni fondate su circostanze di fatto realmente esistenti; b) che l’imputato non aveva in alcun modo sconfessato quanto il querelante aveva fatto in occasione del naufragio; c) che l’implausibilità ritenuta dal Tribunale delle soluzioni prospettate dal ricorrente, a tutto voler concedere, non le rendeva illegittime o false, proprio perché oggetto di una valutazione; c) che il riferimento al trasferimento “punitivo” di GDF – comunque non oggetto di contestazione -, pur non indicato come motivo di impugnazione ex art. 521 cod. proc. pen. – rappresentava comunque il frutto di una interpretazione in malam partem del contenuto dell’articolo, che aveva chirurgicamente smontato e rimontato quest’ultimo, finendo per manipolare il pensiero dell’autore; d) che anche tale profilo era rimasto privo di valutazione da parte della Corte d’appello.

Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, per effetto, tra l’altro, di un’interpretazione in malam partem dell’articolo incriminato, attraverso la parcellizzazione e il travisamento del pensiero dell’autore. In particolare, si sottolinea che l’articolo aveva per oggetto non già la gestione del naufragio da parte di GDF, per il modo in cui le operazioni di salvataggio erano state poste in essere, ma per la celebre frase “Torni a bordo, cazzo”, quanto piuttosto le successive vicende politiche che avevano condotto il Movimento Cinquestelle a candidarlo alle elezioni politiche.

In tale contesto si era innestata la legittima critica politica svolta dal ricorrente che, sulla base di fatti realmente accaduti, aveva solo espresso le proprie valutazioni soggettive legate alla vicenda politica, e alla quale era estraneo ogni attacco ad hominem nei confronti di GDF. Peraltro, in questo ambito, chi esercita il diritto di critica non ha alcun obbligo di completezza, essendogli consentito di enucleare solo i dati rilevanti per il formarsi della sua opinione.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è inammissibile perché riproduce censure meramente reiterative di questioni già poste con l’atto di appello ed adeguatamente risolte dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, e per altro verso manifestamente infondate.

I motivi verranno trattati unitariamente in quanto ruotano intorno al medesimo tema dell’esercizio del diritto di critica politica.

A fondamento delle proprie conclusioni, la sentenza impugnata, partendo dall’ampia ed articolata ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado, ha congruamente rilevato: 1) innanzitutto, l’assenza di veridicità dei fatti e dei comportamenti attribuiti a GDF, posto che quest’ultimo aveva doverosamente chiesto al Comandante della nave, S., sul quale gravava l’obbligo – come statuito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto irrevocabili sin dal 19.7.2017, emessa nei suoi confronti – di cooperare alla salvezza delle persone imbarcate, quale primo garante della sicurezza, integrità fisica e incolumità di esse, di ritornare a bordo, Soltanto S. poteva infatti vantare l’esatta conoscenza della nave e degli spazi interni, condizioni

indispensabili per attrezzare in modo efficace i soccorsi ed assicurare un sistema razionale di evacuazione anche negli spazi interni. Nella situazione di alta pericolosità, l’imprecazione rivolta da GDF a S. non era certo tesa a umiliare quest’ultimo, facendo solo una “maramaldesca esibizione di sé”, come ritenuto dall’imputato, rappresentando invece, quell’espressione, uno sfogo emotivo e non espressione di malanimo; 2) l’adeguatezza della condotta della persona offesa, diversamente da quanto affermato dal ricorrente nel suo articolo, avendo GDF inviato, sul luogo del disastro, 26 motovedette, 44 unità navali e 8 elicotteri; 3) l’inutilità dell’invio di due ufficiali sulla nave (indicato nell’articolo come condotta omessa colposamente da GDF), posto che i due ufficiali non avrebbero potuto ovviare al deficit informativo sulla struttura della nave, che soltanto il Comandante S. avrebbe potuto colmare; 4) il trasferimento di GDF all’ufficio studi non era stato effettuato a fini punitivi, ma in applicazione di normali criteri di avvicendamento del personale; 5) l’assenza di veridicità dei fatti attribuiti a GDF e l’omessa verifica delle fonti di conoscenza facilmente accessibili (quale la sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto nei confronti del comandante S.) escludevano la riconoscibilità dell’esimente del diritto di critica politica.

A fronte di ciò non vi è dunque spazio per la ricostruzione offerta in ricorso secondo cui PDF aveva solo espresso le proprie valutazioni soggettive legate alla vicenda politica, alla quale era estraneo ogni attacco ad hominem nei confronti di GDF.

Se è vero, infatti, che secondo quanto si prospetta in ricorso ed emerge dall’articolo, l’obbiettivo del suo autore era quello di critica delle successive vicende politiche che avevano condotto il Movimento Cinquestelle a candidare la persona offesa alle elezioni politiche – ritenuta in buona sostanza un opportunista -, è altrettanto vero che la pur legittima critica politica svolta dal ricorrente è passata attraverso passaggi ricostruttivi di antefatti, quali quelli afferenti le omissioni in cui sarebbe incorso GDF in occasione del naufragio della nave Concordia e i comportamenti assunti nei confronti di S. dal medesimo GDF, che, secondo l’articolo, avrebbe “fatto il fenomeno, umiliando un uomo già umiliato” pronunciando la oramai celebre frase “Torni a bordo, cazzo”.

E tali passaggi ricostruttivi, strumentalmente tirati in ballo, rivelano, piuttosto, la loro gratuità ed illegittimità per essersi risolti in un ingiusto attacco ad hominem sulla base di circostanze non veritiere. La circostanza che essi si inseriscano nell’ottica di avvalorare la critica politica, di cui è intriso l’articolo intitolato ‘GDF non deve stare a bordo’ – che, pubblicato nei giorni in cui il Movimento doveva decidere sulla sanzione da applicare nei confronti di GDF che, quale parlamentare eletto nelle liste dei Cinquestelle, aveva poi dissentito in tre occasioni dalla linea politica del partito in cui militava, prende di mira il comportamento assunto da GDF concludendo che questi in buona sostanza dovesse essere estromesso dal partito ovvero dimettersi spontaneamente – non ne esclude la valenza diffamatoria, non potendo la critica politica, ispiratrice dell’articolo, coprire anche quelle parti di esso che sono irrimediabilmente

trascese in gratuiti apprezzamenti negativi alla persona, facendo leva su aspetti non veri (le omissioni di soccorso), ovvero su distorsioni della realtà piegata ad un’interpretazione mirante a colpire la persona, rea di avere pronunciato nel contesto ben noto del naufragio della nave Concordia, la celebre frase suindicata, che avrebbe umiliato una persona – S. – già umiliata (laddove con essa si era piuttosto inteso richiamare all’ordine, sia pure con gergo poco consono ma evidentemente dettato dalla concitazione del momento, il comandante di una nave che stava affondando); ovvero, ancora, in apprezzamenti sull’intervento posto in essere dalla persona offesa, nella indicata qualità, definito un'”inutile e maramaldesca esibizione”, e ciò al fine di sottolinearne l’uso strumentale che ne avrebbe poi fatto la stessa per trarne quella indebita popolarità che l’avrebbe portata alla candidatura con il movimento Cinquestelle.

La giusta differenziazione svolta dai giudici di merito – innanzitutto da quelli di primo grado che hanno ben distinto i due piani espungendo dall’affermazione di responsabilità la prima parte della contestazione avente ad oggetto le frasi con cui l’imputato aveva apostrofato GDF “uomo di terra” ovvero “uomo molto più attento a se stesso che ai valori dei Cinquestelle”, giustamente ricondotte alla critica politica tendendo esse a screditare GFD come uomo politico avvezzo a pensare ai propri interesse più che a quelli del partito – lungi dal risolversi in una indebita parcellizzazione del contenuto dell’articolo ovvero in una manipolazione del pensiero del suo autore, è piuttosto espressione del corretto impiego dei parametri interpretativi della disposizione che contempla la fattispecie della diffamazione e di quelle che disciplinano il diritto di critica, anche politica, a livello ordinamentale interno e sovranazionale.

Se è vero, infatti, che la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica, è altrettanto vero che anche ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica – come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte, cfr. per tutte Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2.018 Ud. (dep. 20/02/2019), Rv. 276026 – 01 – non può prescindersi dal requisito della verità dei fatto storico ove questo sia posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati.

Chi esprime il proprio “punto di vista”, pur godendo di una sorta di ‘licenza ricostruttiva’ che gli deriva dal diritto inviolabile di esprimere il proprio pensiero e le proprie idee, e ciò – vieppiù – in ambito politico, ed anche quando tale manifestazione comporti il coinvolgimento di persone determinate – quali possono essere gli avversari politici o soggetti comunque facenti parte del

contesto politico – , non deve comunque mai perdere di vista che ove l’esposizione del pensiero, politico, passi attraverso passaggi ricostruttivi di fatti realmente accaduti rispetto ai quali non sussistono dubbi in ordine alla loro estrinsecazione fenomenica, questi potranno essere oggetto di una soggettiva valutazione ma non potranno giammai essere a tale scopo manipolati o, addirittura, negati.

La libertà di ricostruire un fatto verificatosi incontra cioè un limite invalicabile nella certezza ricostruttiva di quel fatto che potrà nondimeno essere oggetto di critica, anche aspra, ma non potrà giammai vedere sconfessato il suo nucleo essenziale di verità: è la critica ex se soggettiva, dal carattere tendenzialmente congetturale, a non essere, per definizione, rigorosamente obiettiva ed asettica, mentre quella che fa leva su dati oggettivi non può rimuoverli o snaturarli al fine di portare avanti il proprio discorso demolitorio e ciò vieppiù allorquando esso sfoci in veri e propri attacchi alla persona.

Sicché manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso nella parte in cui assume che il giudice abbia considerato come fatto quelle che erano mere opinioni fondate su circostanze di fatto realmente esistenti, avendo invece, come detto, i giudici distinto tra le espressioni, sia pure aspre, riconducibili ad opinioni che, pur ancorate a dati di fatto non del tutto verificati, si erano comunque risolte in espressioni della tipica ricostruzione in chiave critico-politica di eventi, che in quanto tale non è per definizione obiettiva ed asettica (così per i passaggi espressivi secondo i quali GDF quale “uomo di terra”, opportunista e legato alla poltrona, non avrebbe giammai rassegnato le dimissioni, come avrebbe dovuto, ove non fosse stata assunta la decisione di estrometterlo dal partito) e quelle che invece trovavano sede unicamente nella rappresentazione falsata degli eventi piegata a denigrare la persona; eventi che, del tutto sganciati, peraltro, dal contesto politico in cui ebbe poi ad inserirsi GDF – essendo essi intervenuti in epoca antecedente ad esso secondo quanto si evince dal medesimo articolo – hanno, dunque, piuttosto costituito il pretesto per attaccare l’uomo politico – e quindi la persona – non già per i comportamenti assunti in ambito politico, ma per il suo pregresso modo di fare e di comportarsi, assunto nell’ambito di una vicenda antecedente alla sua discesa in campo politico, attraverso – ed è in ciò che risiede la illiceità della condotta – riferimenti a circostanze falsamente rappresentate (non avere esitato ad umiliare una persona in difficoltà – quale era il comandante S. all’atto del naufragio – , in quanto preoccupato solo di attuare una “inutile e maramaldesca esibizione”, invece di attivarsi concretamente inviando “a bordo un paio di ufficiali di Marina, che scesi sulla nave, fossero in grado di prendere il controllo della situazione”).

Appare evidente che il ricorrente – nell’avere tacciato GDF di avere, in un certo senso, strumentalizzato quel particolare momento critico in cui si era trovato il comandante S. per avere ‘fatto il fenomeno’ impartendo un ordine ad effetto, che aveva solo umiliato “un uomo già umiliato”, accontentandosi di un'”inutile e maramaldesca esibizione”, che gli aveva procurato un'”indebita popolarità”, invece di adottare decisioni strategiche, quale l’invio di “un paio di ufficiali a bordo” – trascenda il piano della critica alle scelte politiche di GDF per denigrarne il prestigio professionale finendo con lo svilire anche la cifra umana dell’individuo come persona.

Altrettanto evidente è che il riferimento che i giudici di primo grado operano al trasferimento punitivo – che sempre nell’ottica dell’articolo sarebbe conseguito al comportamento assunto da GDF nell’occasione, che non sarebbe piaciuto neppure al Comando generale della Marina – di là della sua riconducibilità o meno al capo d’imputazione – che comunque fa riferimento all’intero articolo del quale sono estratti alcuni passaggi emblematici – non costituisce altro che un ulteriore sintomo, sul piano probatorio, nell’ambito ricostruttivo del giudice di merito, della impostazione capziosa dell’articolo che nell’ambito di una diffusa critica politica sottende più o meno esplicitamente, ma in maniera sempre diretta e non equivoca, attacchi alla persona e alla professionalità di GDF.

Con tutti tali argomenti posti a base delle conformi pronunce di merito non si è adeguatamente confrontato il ricorso che è quindi inammissibile per aspecificità, oltre che per manifesta infondatezza.