Concussione: la condotta costrittiva non può consistere nel mero condizionamento senza intimidazione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 36951 depositata il 4 ottobre 2024 ha ricordato che in tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo.

Sul punto ricordiamo la sentenza della medesima sezione numero 15641 del 2023 depositata nel 2024 che nell’esaminare la fattispecie ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall’imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale. Infine, ricordiamo sempre in tema di concussione di cui all’art. 317 cod. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo.

Sez. 2, Sentenza n. 23019 del 05/05/2015 Ud.  (dep. 29/05/2015) Rv. 264278 – 01.