Procura speciale finalizzata al concordato in appello rilasciata dall’imputato detenuto al difensore: implica la rinuncia a comparire in udienza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 19336/2023, udienza del 15 marzo 2023, ha ricordato che al “concordato in appello” può applicarsi il principio secondo cui, nel caso in cui l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, per ciò stesso implicitamente acconsente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza.

Vicenda giudiziaria

La Corte territoriale con sentenza del 21 settembre 2022 pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ha, in parziale riforma di quella di primo grado del Tribunale, rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in relazione al reato contestatogli.

Ricorso per cassazione

Avverso la indicata sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso.

In particolare, censura la sentenza impugnata in quanto illegittimamente emessa nell’assenza dell’imputato. In particolare, si rileva come il difensore aveva richiesto che l’appello fosse trattato oralmente chiedendo altresì che il ricorrente, che si trovava ristretto agli arresti domiciliari, potesse partecipare al giudizio di appello e la Corte territoriale lo aveva autorizzato a recarsi con i propri mezzi all’udienza dell’8 luglio 2022, alla quale però il predetto non era comparso avendo il difensore documentato un impedimento, ritenuto legittimo dalla Corte. Per la successiva udienza del 23 settembre – nella quale l’appello è stato deciso – la Corte di appello non ha però consentito la partecipazione dell’imputato, omettendo di disporne la traduzione o di autorizzarlo a recarsi in udienza con i mezzi propri. Da ciò, si eccepisce, la nullità assoluta della sentenza impugnata.

Decisione della Corte di cassazione

Il motivo è infondato.

Dagli atti prodotti dal ricorrente e dal fascicolo processuale di appello risulta che, in effetti, l’imputato, che si trovava agli arresti domiciliari, non è stato tradotto od autorizzato a recarsi con i mezzi propri all’udienza del 23 settembre 2022.

A tale udienza il difensore dell’imputato ha depositato il certificato di morte della moglie dell’imputato, nonché la procura speciale per la rinuncia di tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena, e la Corte territoriale ha deliberato ai sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.

La Suprema Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui «in tema di definizione concordata della pena in appello, l’esito della pronuncia camerale che recepisca l’accordo delle parti sulla determinazione dell’entità della pena, previa rinuncia agli altri motivi d’appello, non preclude la possibilità di dedurre, successivamente, con ricorso per cassazione questioni che riguardano nullità verificatesi nello stesso procedimento camerale» (Sez. 4, n. 4460 del 12/12/2005 – dep. 2006, Rv. 233568). 5

Nel caso di specie, peraltro, si è prodotta la sanatoria della nullità relativa alla mancata partecipazione dell’imputato all’udienza di appello.

In effetti, per quanto concerne l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della udienza del 23 settembre 2022, successiva a quella nella quale era stata accolta l’istanza del difensore di rinvio della trattazione dell’appello per legittimo impedimento dell’imputato, si è già chiarito che «in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica a quest’ultimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all’imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio» (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032).

Nella specie, non è contestato che l’imputato abbia ricevuto la citazione per il giudizio di appello e la nullità, non dedotta dal difensore all’udienza del 23 settembre 2022, svoltasi alla sua presenza, è dunque sanata.

Il ricorrente ha altresì invocato l’applicazione del principio recentemente affermato dalle Sezioni unite (sent. n. 7635 del 30 settembre 2021 – dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) le quali hanno affermato che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. Da ciò, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata.

Dalla argomentazione della citata pronuncia si ricava che l’obbligo per il giudice di disporre la traduzione dell’imputato agli arresti domiciliare non ricorre in caso di rinuncia a comparire. Si veda in particolare il § 14 del Considerato in diritto, nel quale si è dato atto che nella specie non sussistevano le condizioni per «ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio; dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l’obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell’impedimento, di procedere direttamente con l’ordine di traduzione».

Ritiene dunque il collegio che nel caso in esame il complessivo comportamento dell’imputato e del suo difensore debba essere interpretato come una implicita rinuncia dell’imputato medesimo a comparire. In tal senso conduce in particolare la produzione in udienza della procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore per procedere ai sensi dell’art. 599-bis, cod. pen. pen.

Invero, al “concordato in appello” può applicarsi il principio, già accolto dalla Suprema Corte per la definizione del giudizio di primo grado ex art. 444 cod. proc. pen., secondo cui nel caso in cui l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza cosicchè, ove lo stesso sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, non deve essere tradotto in udienza né, ove detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, ascoltato dal magistrato di sorveglianza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736).

A ciò si aggiunga che all’indicata udienza il difensore, pur producendo copia del certificato di morte della moglie dell’imputato, non ha allegato in proposito una situazione di legittimo impedimento, il che avrebbe manifestato per il tramite del difensore la volontà dell’Ariano di partecipare all’udienza.

In conclusione, entrambe le dedotte nullità – relative, rispettivamente, alla mancata notifica al ricorrente dell’avviso dell’udienza del 23 settembre 2023 e alla sua mancata traduzione alla medesima – non possono produrre effetti rispetto alla sentenza impugnata; la prima per mancata tempestiva eccezione e la seconda perché sanata per il consenso dell’imputato alla celebrazione dell’udienza in sua assenza.