Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 18688/2022, udienza del 17 marzo 2022, ha ribadito che la violazione dell’obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti (principio generale applicabile anche nei confronti del pubblico ministero onorario) e più in generale alcuna sanzione processuale (Sez. 1, sentenza n. 6618 del 17/01/2008, depositata 12/02/2008, Rv. 239364-01, conforme 10 febbraio 2002, Giambra, non massimata).
Ha ulteriormente precisato che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, cod. proc. pen., assume rilievo ai fini dell’esercizio del potere di sostituzione del pubblico ministero di udienza, la sola ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e), cod. proc. pen., tra le quali non rientra la violazione dell’obbligo di astensione (cfr. Sez. 6, n. 12655 del 26/02/2016, Rv. 266949, la quale ha chiarito in motivazione che il rimedio a tale violazione è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma 1, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall’art. 53, cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l’udienza).
Né lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero onorario in entrambi i gradi di giudizio potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della violazione del contraddittorio, pure denunciato. Infatti, l’indipendenza ed imparzialità del giudizio non viene intaccata nel caso in questione poiché diversa è la veste con cui opera il medesimo soggetto nei due gradi di giudizio (essendo l’esercizio della funzione in appello collegata all’impugnazione).
