Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38971/2023, udienza del 14 giugno 2023, ricorda che, ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenente, per l’appunto, la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente legittima l’utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l’individuazione di persone o di cose, operata dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 361, cod. proc. pen., ovvero l’individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che ciò appare conforme al principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria (sancito dagli artt. poiché 55 e 348, cod. proc. pen.), cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli.
