Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 24124 del 9 settembre 2024, ha sollevato questione di incostituzionalità del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per mancata previsione della notifica e mancato contraddittorio con l’interessato.
La Suprema Corte ha ritenuto che deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, 34 e 35 della legge 833/78, con riferimento agli articoli 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, nonché all’articolo 117 della Costituzione in relazione agli articoli 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che il provvedimento sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro le 48 ore successive e con l’avviso che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno e di chiedere la revoca del suddetto provvedimento, nonché di essere sentito personalmente dal giudice tutelare prima della convalida; nonché nella parte in cui non prevedono che la ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificata all’interessato, o al suo eventuale legale rappresentante, con l’avviso che può presentare ricorso ai sensi dell’articolo 35 della legge 833/78.
