La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33450/2024 permette di esaminare la questione di quando nella denunzia emergerebbe la manifestazione della volontà della persona offesa a che si proceda nei confronti dei responsabili dei reati indicati divenuti perseguibili a querela.
Nel caso esaminato si procede per due furti nei confronti dei due imputati, uno tentato ed uno consumato, realizzati mediante l’utilizzo di esplosivi ai danni degli sportelli bancomat, rispettivamente, di un ufficio postale e di un istituto di credito.
La Corte territoriale ha riconosciuto non essere stata proposta querela da parte della persona offesa, non costituitasi parte civile, nemmeno nel termine fissato dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.
Per quanto riguarda l’assalto allo sportello bancomat contestato al capi A) dell’imputazione, risulta dal fascicolo trasmesso che Poste Italiane, attraverso il proprio rappresentante, abbia proposto un atto di denunzia privo di qualsiasi manifestazione della volontà di punizione dei colpevoli del tentato furto, mentre la sentenza impugnata sul punto si è limitata ad affermare in maniera del tutto apodittica integrata la condizione di procedibilità introdotta dall’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 per il reato in questione.
A diversa conclusione deve invece pervenirsi quanto all’atto di denunzia proposto dalla rappresentante di MPS in riferimento al furto perpetrato ai danni del menzionato istituto di credito e contestato al capo E).
In tal senso va ribadito che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (ex multis Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648) e che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile (Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 263102).
Va allora evidenziato che dal complesso della denunzia in questione emerge la manifestazione della volontà della persona offesa a che si proceda nei confronti dei responsabili del furto subito dall’istituto di credito, dovendosi dunque ritenere che correttamente la Corte territoriale abbia ritenuto integrata la condizione di procedibilità.
Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801).
In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell’esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell’atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine “querela” sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Rv. 278654) ovvero che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, è univocamente desumibile dall’espressa qualificazione dell’atto, formato dalla polizia giudiziaria, come “verbale di denuncia querela“, qualora l’atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa “previa lettura e conferma”, di sporgere “la presente denuncia – querela” (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, Rv. 278034).
