La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33447/2024 ha ricordato che per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7) cod. pen., non è necessario che l’agente ha pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità.
Nel caso esaminato la difesa ha sostenuto il difetto di una condizione di pregiudizio reale, o pericolo di pregiudizio e quindi l’insussistenza dell’aggravante dell’art. 625 comma 1 n. 7 c.p.
La Suprema Corte ha sottolineato che occorre altresì considerare come sia superato l’orientamento che richiedeva, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in esame, che l’agente avesse pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, Rv. 105901; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Rv. 104749; Sez. 2, n. 49 del 17/01/1967, Rv. 104369).
Secondo il più recente e consolidato insegnamento, cui si ritiene di aderire, in tema di furto, «è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti” (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Rv. 266229, Sez. 5, n. 48529 del 7/11/2023, Rv 285422-02).
Le ipotesi descritte nell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione.
Quando l’oggetto del furto consiste in energia elettrica, l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pubblica del servizio «e ricorre costantemente, indipendentemente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell’ente erogatore o del fruitore del bene, dall’eventuale danno provocato all’apparecchio destinato alla fornitura e dall’effettivo nocumento arrecato alla somministrazione di energia ad altri utenti» (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, non massimata).
