Nel corso di un giudizio civile una parte assume l’impegno a verbale di rimettere la querela sporta nei confronti della controparte.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 27466/2024 ha stabilito che l’impegno, assunto in sede civile, da parte del querelante, di rimettere la querela, non equivale a volontà definitiva valida in sede penale e non può, pertanto, essere considerato come manifestazione di volontà tacita di remissione.
La Suprema Corte richiama un datato precedente che aveva già stabilito che: “Quanto alla dedotta improcedibilità dell’azione penale per asserita remissione extraprocessuale, vale solo ricordare come l’impegno -preso in una sede del tutto particolare, quale quella civile di separazione, e dunque ad altri fini- non equivale a volontà definitiva valida in sede penale. In tal senso già la Corte territoriale aveva disatteso la stessa questione, già proposta con i motivi dell’appello, con corrette argomentazioni che qui vanno dunque convalidate” (Cassazione sezione Feriale sentenza numero 34501/2008).
