Divieto di reformatio in peius: opera anche nei giudizi di rinvio (Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29976/2024, udienza del 19 luglio 2024, il divieto di “reformatio in peius” opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile “in peius” l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell’imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 Ud. (dep. 08/02/2024) Rv. 285801 – 04).

In precedenza si era già affermato come il divieto di “reformatio in peius” opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all’individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile “in peius” l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell’imputato (Sez. 2, n. 3161/2013, Rv. 254536- 01).

L’unico caso in cui il divieto di reformatio non opera nel giudizio di rinvio è quello stabilito nei casi di nullità successivamente rilevata; si è difatti affermato che il divieto di infliggere una pena più grave, di cui all’art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento della sentenza di primo grado – impugnata dal solo imputato – disposto dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione per nullità dell’atto introduttivo ovvero per altra nullità assoluta o di carattere intermedio non sanata (Sez. U, n. 17050 del 11/04/2006, Rv. 233729 – 01).