Impugnazione, stato detentivo e procuratore speciale: quando la difesa è esonerata dal deposito dello specifico mandato ad impugnare (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 25423/2024 torna ad occuparsi della querelle sulla necessità di depositare con l’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare (formalità prevista dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.) anche nel caso di imputato detenuto che rilasci procura speciale al difensore ai sensi dell’art. 571, comma 1 c.p.p.

Sostiene il ricorrente che l’appello è stato presentato personalmente ai sensi dell’art. 571, comma 1, cod. proc. pen. tramite procuratore speciale e che, quindi, era esonerato dall’onere di depositare con l’atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, formalità prevista dall’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. solo in caso di impugnazione del difensore.

Deduce altresì che al momento del conferimento della procura speciale era ristretto nel carcere di Bologna, con conseguente non operatività nei suoi confronti della previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all’impugnazione, anche della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto.

Non considera, tuttavia, il ricorrente che tale deroga alla disciplina ordinaria si verifica solo nel caso in cui l’imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, come specificato dalla giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso ricorrente (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029 – 01), con il corollario che, ove all’atto della notifica l’impugnante abbia riacquistato la libertà, il giudicante dispone dell’elezione del domicilio effettuata all’atto della scarcerazione, obbligatoria ex lege (in termini, in motivazione, la pronuncia richiamata).

La situazione prospettata dal ricorrente è diversa e non assimilabile a quella indicata, perché lo stato di detenzione è riferito al momento del conferimento della procura speciale, rilasciata in data 12 dicembre 2022, antecedente alla condanna di primo grado, sì che rispetto all’atto di appello vi è un disallineamento temporale che il legislatore ha voluto evitare, introducendo un requisito di carattere rigorosamente formale.

Se, infatti, lo stato detentivo al momento della proposizione del gravame rende effettiva la conoscenza del luogo di notificazione del decreto di citazione a giudizio, non così se la detenzione si riferisce ad epoca anteriore, precedente addirittura alla sentenza di condanna di primo grado, oggetto di impugnazione, permanendo in tal caso quella situazione di incertezza che la Riforma Cartabia ha inteso evitare.