Bancarotta documentale: concorre con la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 24255/2024 ha ribadito che è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’articolo 216, comma 1, numero 2 Cp, e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000.

I due reati sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione:

del differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato alle scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell’altro invece comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale; dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l’uno è indirizzato a chiunque, o meglio al «contribuente», mentre l’altro unicamente all’imprenditore dichiarato fallito;

del differente oggetto del dolo specifico, il «fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi», da un lato, il «procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori», dall’altro;

del divergente effetto lesivo delle condotte di reato, nel caso della norma fallimentare, dirette a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del «movimento» degli affari, nel caso della norma tributaria, dirette a precludere la ricostruzione dei redditi e del «volume» d’affari.

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