Affidamento dei minori: non integra il reato di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen. il mero inadempimento del provvedimento del giudice (di Riccardo Radi)

Padre non riporta il figlio minore alla madre, contravvenendo gli accordi presi in sede di separazione, non è integrato il reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 24388 depositata il 20 giugno 2024 ha stabilito che il mero inadempimento del provvedimento del giudice non integra il reato di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen. occorrendo che il genitore si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite dell’altro genitore non affidatario (o collocatario), ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.

La Suprema Corte in tema di configurabilità della fattispecie di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. ha inteso dare continuità all’orientamento secondo cui il mero inadempimento del provvedimento del giudice nella materia di affidamento dei minori non integra il reato di cui all’art. 388, comma secondo, cod. peri., occorrendo che il genitore si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite dell’altro genitore non affidatario (o collocata rio), ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede (Sez. 6, n. 10905 del 31/01/2023, Rv. 284467; Sez. 6, n. 12976 del 19/02/2020, Rv. 278756).

Questa più recente esegesi valorizza il dato letterale del tratto tipico della condotta penalmente rilevante della fattispecie di cui all’art. 388, secondo comma, cod. peri. – la “elusione” – che evidentemente non può essere equiparata ad ogni inadempimento del provvedimento del giudice in materia di affidamento dei minori.

Occorre, pertanto, che il genitore si sottragga all’obbligo di consentire l’esercizio di visita con condotte pretestuose fraudolente o simulate, ovvero con l’adozione di comportamenti in concreto volti a rendere – senza alcuna ragione – le occasioni dì incontro più difficoltose.

Questa impostazione è coerente con l’insegnamento delle Sezioni unite, là dove hanno chiarito che le previsioni incriminatrici di cui ai primi due commi dell’art. 388 cod. pen. tutelano la “effettività” della tutela giurisdizionale e che oggetto del presidio penale non è la mera inosservanza ma la elusione del provvedimento del giudice, consistente in condotte accompagnate da atti fraudolenti o simulati finalizzati ad evitare l’adempimento, sempre che non si tratti di comporta mento che richieda l’infungibile facere dell’obbligato (Sez.11, n. 36692 del 27/09/2007, Rv. 236937).

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