Acquisizione di e-mail e messaggistica elettronica: classificazione sistematica e limiti (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 22595/2024, udienza del 17 aprile 2024, ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2023, ha affermato che l’acquisizione di messaggi di posta elettronica e WhatsApp non è qualificabile come intercettazione in base al discrimine segnato dalle Sezioni unite penali, le quali hanno chiarito che per «intercettazione» deve intendersi l’«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio» (S.U., n. 36747/2003, Torcasio).

La Consulta ha, quindi, equiparato alla corrispondenza, tutelata dall’art. 15 Cost., i messaggi SMS e WhatsApp, richiamando anche le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno ricondotto nell’alveo della «corrispondenza» tutelata dall’art. 8 CEDU i messaggi informatico-telematici nella loro dimensione “statica”, ossia già avvenuti (così Sez. 6, n. 48838 del 11/10/2023, Rv. 285599 – 01).

Pertanto, va ribadito il principio che è legittimo il sequestro probatorio di chat, e-mail e scambi di comunicazioni, già ricevuti o spediti e conservati nei relativi dispositivi informatici, in quanto tali comunicazioni, non più in atto, hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., la cui acquisizione non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Sez. 6, n. 28269 del 28/05/2019, Rv. 276227; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Rv. 276358).

Il provvedimento di sequestro, invero, interviene per acquisire ex post i dati derivanti da precedenti comunicazioni telematiche, già ampiamente avvenute, così conservati nella memoria fisica dei dispositivi informatici (Sez. 5, n. 1822 dei 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272319; Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Rv. 265991, Sez. 3, n. 11607 del 19/12/2023, dep. 2024, non mass.).

Si è inoltre osservato che, in tema di sequestro probatorio, l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole “res” strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il PM adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare “ex ante” l’oggetto del sequestro (così Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 – 02 che, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell’esigenza di estrapolazione e che, allo stesso tempo, deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità.

E proprio in tale prospettiva è stato chiarito che, in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (così la già citata Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 – 01 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il PM è tenuto a predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto; conf. Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 – 01 che, in relazione al sequestro di un telefono cellulare e di un tablet ha affermato essere illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione).

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