L’atto abnorme (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 17874/2024, udienza del 10 aprile 2024, ricorda che, secondo il costante orientamento delle Sezioni unite deve ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur costituendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, Goria, Rv. 181303; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, 31/5/2005 n. 22909, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581).

Il vizio di abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Muovendo da tali consolidati principi, deve rilevarsi che nella specie ricorrono oli estremi dell’abnormità strutturale dell’atto: il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, infatti, dopo aver dichiarato, con sentenza pronunciata all’udienza del 28 novembre 2023, la propria incompetenza in ordine ad entrambi i delitti contestati alla ricorrente, non aveva più alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse a pronunziarsi in ordine al delitto di cui al capo 2) e, dunque, a disporre la prosecuzione dell’udienza predibattimentale con riferimento a tale segmento dell’originaria regiudicanda.

L’ordinanza impugnata, dunque, integra una forma di sviamento della funzione giurisdizionale, che non risponde al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento.

Sono, infatti, abnormi i provvedimenti adottati dal giudice che, per l’effetto di un precedente atto, abbia esaurito ogni potere decisionale in ordine alla regiudicanda rimessa alla sua competenza. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso ordinanza di imputazione coatta, dichiari la propria incompetenza per territorio (Sez. 2, n. 6586 del 10/01/2022, Rv. 282784 – 01), il provvedimento con cui, a seguito dell’incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta del procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l’ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, Rv. 254255 – 01) e il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di una istanza della persona offesa, revochi un decreto di archiviazione pronunciato de plano (Sez. 5, n. 326776 del 11/03/2015, Rv. 264348 – 01).

L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, unitamente agli eventuali atti processuali consecutivi che dipendono dalla stessa, secondo quanto sancito dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen.