Criteri di scelta delle misure cautelari: la valutazione della pena che sarà prevedibilmente inflitta deve riguardare solo le condotte per le quali sono state chieste le misure (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22941/2024, udienza del 19 aprile 2024, ha chiarito che, ai fini della scelta delle misure cautelari, la prognosi del giudice sulla pena che sarà prevedibilmente inflitta debba essere limitata alle condotte per le quali le misure sono state chieste.

L’art. 275, comma 2-bis del codice di rito prevede infatti che la custodia in carcere non possa essere applicata nei casi in cui, per i reati in relazione ai quali è stata chiesta la applicazione della massima misura, si preveda la inflizione di una pena detentiva superiore a tre anni.

Nel caso in esame, nel ritenere che tale pena sarà superiore ai tre anni di reclusione, il tribunale ha, tuttavia, illegittimamente incluso nel giudizio prognostico anche condotte in relazione alle quali non è stata applicata in concreto alcuna cautela.

Invero il limite di pena previsto dall’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., è strettamente correlato alle valutazioni in ordine alla proporzionalità della misura e, pertanto, deve essere valutato solo con riferimento alle condotte in relazione alle quali è stata avanzata la richiesta di applicazione di misura cautelare.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio.