Competenza per territorio per il reato di acquisto di sostanze stupefacenti: appartiene al giudice del luogo in cui è stato raggiunto l’accordo (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 22832/2024, udienza del 4 giugno 2024, la competenza territoriale in tema di stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell’accettazione (Sez. 3, sentenza n. 14233 del 05/02/2020 Rv. 279289 – 01).

Nel caso in esame, con le decisioni assunte sul punto e contestate, i giudici non si sono limitati a giustificare l’individuazione dell’intervenuto accordo verbale di compravendita in area di competenza del loro distretto giudiziario in ragione della destinazione della droga al mercato della droga di V., ma hanno anche valorizzato, la notevole quantità di sostanza stupefacente commercializzata nonché la circostanza per cui il coimputato G. era giunto in territorio campano munito già di un acconto di euro 5000,00.

È sulla base di questa complessiva motivazione che la decisione impugnata, con un percorso logico che non appare affatto manifestamente irragionevole né frutto di alcuna motivazione carente ovvero apparente, che “già nelle sue linee essenziali la compravendita era stata già precedentemente concordata”.

In altri termini, si osserva che la contrattazione – avvenuta – di un notevole quantitativo di droga, tra soggetti tra loro notevolmente distanti, di cui l’uno si recava in Campania già munito di un acconto di ben 5000 euro, poi effettivamente consegnati, non poteva che ritenersi già realizzata e perfezionata in area siciliana.