Avvocato: la dichiarazione di adesione all’astensione deve essere comunicata entro un termine perentorio, in caso contrario si celebra l’udienza (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 22812 depositata il 5 giugno 2024 ha ribadito che il mancato rispetto del termine per la comunicazione di adesione all’astensione indetta dall’UCPI determina il mancato riconoscimento del diritto dell’avvocato all’astensione e, pertanto, della legittimità delle ragioni in forza delle quali deve provvedersi al rinvio della trattazione dell’udienza.

Nel caso di specie l’avvocato aveva inviato alla cancelleria la comunicazione di adesione all’astensione indetta dall’UCPI il giorno prima della trattazione dell’udienza e da qui il rigetto della richiesta e la trattazione del procedimento.

La Suprema Corte nel ribadire il principio di diritto enunciato dal precedente della cassazione sezione 1 sentenza numero 48433/2029 ha ricordato che in tema di adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi rappresentavi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dalla legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste.

Costituisce una di tali fonti secondarie il “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza degli avvocati“, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008.

Il giudice che procede rimane, di conseguenza, assoggettato alle disposizioni di cui trattasi, di modo che allo stesso spetta solamente il compito di stabilire se l’adesione all’astensione avvenga nel rispetto delle regole fissate dalla succitata fonte normativa secondo la loro corretta interpretazione (Sez. U., n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259927).

L’art. 3 del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza degli avvocati” prevede, alla lett. b), che la mancata comparizione all’udienza per l’adesione all’astensione sia «comunicata» dal difensore «con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita».

Tale comunicazione può essere inviata, con qualsiasi mezzo tecnico idoneo ad assicurarne la provenienza dal difensore e l’arrivo nella cancelleria o segreteria, cosicché a tal fine ci si può avvalere non solo del telefax (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017, dep. 2018, Rv. 271740), ma anche della posta elettronica certificata (Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018, Rv. 273424).

Diversamente, la lett. a) del medesimo articolo disciplina l’ipotesi alternativa della dichiarazione di adesione all’astensione che il difensore tramite comparizione, personalmente o a mezzo di sostituto, può rappresentare all’inizio dell’udienza.

Il rispetto del termine previsto dalla succitata lett. b), che rimane verificabile dal giudice, costituisce una precondizione per il riconoscimento in udienza del diritto all’astensione e, pertanto, della legittimità delle ragioni in forza delle quali deve provvedersi al rinvio della trattazione (Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018, Rv. 274117; Sez. 6, n. 11419 del 05/03/2018, Rv. 272527; Sez. 2, n. 51053 del 11/11/2016, Rv. 269563; Sez. 6, n. 39248 del 12/07/2013, Rv. 256336).

Il termine di presentazione di cui sopra poiché determinato unicamente attraverso l’indicazione del limite temporale di «almeno due giorni prima della data stabilita», rientra fra quelli per cui è fissato solo il momento finale.

Sicché le unità di tempo ai fini della maturazione del termine si computato intere e libere, secondo quanto previsto dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen.

Ciò implica che deve essere escluso, all’atto del calcolo della scadenza, il dies ad quem (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Rv. 263322).

Inoltre, trattandosi di termine la cui durata è stabilita non a giorni – ma appunto solo con riferimento al momento finale – neppure può trovare applicazione la disposizione di cui al comma 3 del medesimo art. 172, che prevede, nell’ipotesi della scadenza nel giorno festivo, la proroga al giorno successivo non festivo (Sez. 1, n. 3559 del 21/05/1996, Rv. 205316).

In caso di chiusura al pubblico dell’ufficio, laddove non si provveda alla comunicazione attraverso la trasmissione via fax o posta elettronica certificata, deve valere la regola dettata dall’ultimo comma dell’articolo in questione.

Tanto rilevato, poiché la dichiarazione cui fa riferimento la difesa, come indicato nello stesso ricorso, è stata trasmessa il giorno prima dell’udienza, risulta incontrovertibilmente che non si è osservato il termine di cui sopra.

Di talché, deve escludersi la denunciata violazione delle disposizioni processuali, trattandosi di adesione all’astensione avvenuta al di fuori delle condizioni che la legittimavano.

Rimane, quindi, incensurabile la decisione che ha condotto a celebrare l’udienza.