Ricusazione: non possono darle causa le decisioni su questioni procedurali, sempre che non esprimano valutazioni anticipate e ingiustificate sulla responsabilità dell’imputato (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 16858/2024, udienza del 4 aprile 2024, non costituisce causa di ricusazione l’avere il giudice deciso un’eccezione di carattere processuale, a condizione che non sia stata espressa alcuna ingiustificata valutazione anticipata circa la responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 10981 del 05/12/2022, dep. 2023, Rv. 284584 – 01).

Infatti, l’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione processuale, anche nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione soltanto se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell’imputato; condizioni, queste, non riscontrabili nel caso di specie.

Occorre, al contempo, che l’indebita manifestazione del pensiero, rilevante quale causa di ricusazione, si concretizzi in una manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, così come prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che richiede che l’esternazione censurabile sia espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella fase processuale nella quale il comportamento del giudice si concretizza.

Basti, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione solo quando l’esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale» (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Rv. 279649 – 01).

In questa cornice, non può non rilevarsi che il provvedimento censurato non soltanto, non costituendo un’esternazione, non possedeva le connotazioni formali indispensabili alla configurazione della fattispecie invocata nell’interesse del ricorrente, ma non esprimendo una manifestazione del pensiero dell’autorità procedente sui fatti di reato contestati all’imputato, non poteva ritenersi, sul piano sostanziale, idoneo a concretizzare un comportamento violativo delle regole di neutralità, indispensabile per applicare al caso di specie l’istituto della ricusazione di cui all’art. 37 cod. proc. pen.

Occorre dunque ribadire conclusivamente che non sussiste alcuna ipotesi di ricusazione allorché il giudice abbia legittimamente manifestato il proprio convincimento nell’ambito di una decisione preliminare o incidentale per la cui soluzione sono necessarie valutazioni del compendio probatorio, atteso che l’avverbio “indebitamente”, che compare nella formulazione della norma di cui all’art. 37 cod. proc. pen., richiede che l’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato sia espressa senza che si ponga alcuna necessità ai fini della decisione adottata e al di fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti alla vicenda criminosa oggetto di vaglio.