Nomina difensiva nella richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato: non equivale al mandato specifico ex art. 581, comma 1-quater cpp (di Riccardo Radi)

La nomina difensiva contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, allegata all’impugnazione, può essere ritenuta equipollente allo specifico mandato previsto dall’art. 581, comma 1-quater c.p.p.?

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 15865/2024 ha stabilito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all’impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.

La nuova disposizione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione e l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

La necessità, per il difensore, di essere munito di specifico mandato a impugnare era già prevista all’interno dell’ordinamento penale nel caso in cui l’imputato fosse stato dichiarato contumace: ai sensi dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., infatti, contro una sentenza contumaciale, il difensore poteva proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato contestualmente alla nomina.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che la semplice nomina, conferita dall’imputato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l’eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, era un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall’art. 571, comma 3, cod. proc. pen.

Ciò privava il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (Sez. 3, n. 2282 del 17/06/1999, Rv. 214798).

Secondo la Corte di cassazione, quindi, la mancanza dello specifico mandato da parte dell’imputato non presente (e dichiarato – secondo la normativa allora vigente – contumace) privava il difensore della legittimazione ad impugnare e rendeva l’atto medesimo inidoneo a introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollegava la possibilità di emettere una pronunzia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, determinando una causa di inammissibilità originaria del gravame che precludeva anche l’esame di qualsiasi eccezione formulata.

Con riferimento alla ratio dell’istituto in esame, la giurisprudenza più recente, richiamando quanto sopra evidenziato, ha ribadito come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324-01).

Nel caso di specie, l’imputato, contestualmente al deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si era limitato a nominare genericamente, quale difensore di fiducia, l’avv. C.C.

In forza di quanto sopra, pertanto, l’impugnazione, riqualificata in ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile, perché presentata da difensore non munito di specifico mandato a impugnare ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

In tema di impugnazioni, infatti, la causa di inammissibilità di cui alla citata norma, nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444).