La temporanea assenza dell’imputato o la difficoltà nell’individuare il domicilio dichiarato o eletto legittimano la notifica mediante consegna al difensore (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 16066/2024 ha stabilito che l’impossibilità di notificare al domicilio dichiarato o eletto che autorizza l’esecuzione presso il difensore, secondo l’art. 161, comma 4, c.p.p., include anche la mancanza temporanea dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la difficoltà nell’individuare il luogo specifico, senza necessità di un’indagine sull’irreperibilità dell’imputato.

Tale indagine sarebbe invece richiesta qualora la notifica non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p.p.

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha dato atto che la polizia municipale di xxx, incaricata di effettuare la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nel domicilio di Via xxx, ha documentato nel relativo verbale di aver effettuato “numerosi” accessi all’indirizzo non rinvenendo il destinatario dell’atto ed apprendendo da parenti e conoscenti, dapprima, che il medesimo aveva fatto rientro in Senegal per motivi familiari, successivamente, che si trovava in Spagna per motivi di lavoro.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’assenza deve ritenersi ritualmente dichiarata nel processo di merito, in cui il condannato era assistito da legale di fiducia che nulla ha eccepito in ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione.

Inoltre, proprio l’esistenza di un difensore di fiducia designato fin dalla fase delle indagini costituisce indice di effettiva conoscenza del processo legittimante la sua celebrazione in assenza, non avendo in proposito il condannato allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere non effettivo il rapporto defensionale e deficitario il fisiologico flusso informativo che lo caratterizza, non rilevando ai fini dell’impugnazione straordinaria il colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 dep. 2023, Rv. 284460 – 01).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.