Impugnazione e condizioni per l’applicabilità del termine aumentato di 15 giorni come previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 16131/2024 ha esaminato la questione della celebrazione del processo in assenza in relazione alla nuova formulazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e dell’art. 585, comma 1-bis c.p.p. in relazione all’aumento del termine di 15 giorni per presentare l’impugnazione.

La Suprema Corte ha stabilito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado.

In motivazione la Cassazione ha precisato che la “ratio” della disposizione risiede nell’esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un’udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all’eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza.

La questione posta in ricorso impone di approfondire il tema preliminare della celebrazione del processo in assenza in relazione alla nuova formulazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 23, comma 1 lett. c) del d.lgs. del 10.10.2022 n. 150, che, nella prospettiva difensiva, non contemplando più l’inciso suindicato, implicherebbe di ritenere il processo celebrato con imputato presente solo ad una o ad alcune udienze e non comparso ad altra/e equiparato a quello celebrato in totale assenza dell’imputato, e quindi applica bile anche al primo la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 585.

Osserva la Cassazione che l’espunzione della previsione suindicata dall’art. 420-bis cod. proc. pen. non ha comportato le conseguenze indicate dalla difesa, sicché dal punto di vista della qualificazione di un processo come celebrato in assenza o meno permangono i vecchi parametri come affermati anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce del chiaro dettato normativo che, per quanto si dirà in seguito, è nella sostanza rimasto immutato in parte qua.

La disciplina introdotta in materia di verifica della regolare costituzione delle parti trova sede innanzitutto nell’art. 420 cod. proc. pen., per poi essere contemplata nell’art. 420-bis riguardo al caso dell’assenza, che rinviene, appunto, la sua specifica regolamentazione nelle disposizioni in esso contenute – le quali ineriscono e disciplinano l’ipotesi in cui l’imputato è rimasto assente nel processo.

Il nuovo comma 2- bis dell’art. 420 cod. proc. pen. espressamente prevede che in caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis.

Il legislatore, dunque, ha lasciato nella sede propria di cui all’art. 420-bis unicamente la previsione secondo cui l’imputato assente – salvo che la legge disponga altrimenti – è rappresentato dal difensore, ritenendo di contro non pertinente l’inserimento della precedente previsione secondo cui “è considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad un’udienza, non compare ad udienze successive“, trattandosi di disposizione che afferisce evidentemente ai diversi casi in cui l’imputato deve ritenersi presente e non assente.

Tale previsione è stata infatti inserita al comma 2-ter dell’art. 420 cod. proc. pen. – introdotto dal medesimo art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 – che espressamente prevede: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. […]“.

Non assume, dunque, di per sé valenza decisiva la mera espunzione dall’art. 420- bis della previsione suindicata, collocata nella più appropriata sede di cui all’art. 420 cod. proc. pen., che riguarda, in generale, la verifica della costituzione delle parti – rimandando per il caso della mancata comparizione dell’imputato all’udienza all’art. 420-bis che disciplina l’istituto dell’assenza – e contiene al contempo dettagli sulle diverse ipotesi in cui può esplicarsi la comparizione dell’imputato e, quindi, la sua presenza nel processo.

A ben vedere è proprio il fatto che non vi sia stata una sostanziale innovazione riguardo al punto in esame che consente di ritenere applicabile la nuova disposizione di cui all’art. 585 comma 1-bis – così come delle altre che parimenti hanno introdotto delle innovazioni sull’impugnazione e sono accomunate nella disposizione transitoria di cui all’art. 89 comma 3 del d.lgs. n. 150/2022 – anche ai casi in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, prevedendo la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 89 cit. unicamente che per le disposizioni in esso contemplate – quelle di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, e 175 del codice di procedura penale – lo spartiacque applicativo è da individuare nella pronuncia della sentenza da impugnare.

Riguardo alle disposizioni sull’assenza aventi contenuto innovativo, il medesimo art. 89 prevede una disciplina transitoria ad hoc – derogatoria rispetto alla regola del tempus regit actum per le ragioni esposte nella relazione illustrativa del decreto in argomento.

L’art. 89, al comma 1, prevede, invero, che, quando il giudice ha già pronunciato ordinanza con la quale ha disposto procedersi in assenza dell’imputato, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 debbano proseguire con l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello 4 e alla rescissione del giudicato (con l’unica eccezione a questa regola fissata al comma 2 dell’art. 89). 1.3. Nel caso in esame il dato certo che l’imputato sia stato presente all’udienza del 20 novembre 2019 rende irrilevante che non sia più comparso successivamente.

Ciò comporta che non era possibile per la difesa poter usufruire del termine ulteriore previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen, nella sola ipotesi di sentenza emessa in regime di assenza dell’imputato.

In altri termini, si deve affermare che la nuova disposizione di cui all’art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen. trova applicazione – unicamente – nel caso in cui l’imputato sia stato dichiarato “assente” e non sia comparso nell’intero corso del giudizio di primo grado.

La ratio di tale disposizione, d’altronde, risiede nell’esigenza di consentire a colui che è rimasto assente nel processo per non avere preso parte nemmeno ad un’udienza di avere un margine di tempo maggiore per meglio riflettere sul se e sul come impugnare, competendo a lui anche il rilascio di mandato specifico ad impugnare, che si risolve in un adempimento ulteriore; riflessione che evidentemente passa anche attraverso adeguata interlocuzione col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza.

Correttamente, dunque, la Corte di appello di xxx ha ritenuto tardivo l’appello proposto solo in data 24.3.2023, avverso sentenza con motivazione contestuale emessa e depositata il 22.2.2023, essendo applicabile nella specie il termine di quindici giorni di cui al combinato disposto dei commi 1 lett. a) e 2 lett. a) dell’art. 585 cod. proc. pen.