Collegi sindacali delle società per azioni: approvata alla Camera la proposta di legge che limita la responsabilità dei componenti (di Vincenzo Giglio)

Il 29 maggio 2024 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge A.C. 1276 (allegata alla fine del post), presentata il 4 luglio 2023 d’iniziativa dei deputati Schifone, Foti, De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Messina, Testa e Varchi.

La proposta di legge in esame, volta alla modifica dell’articolo 2407 cod. civ., mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall’ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito. 

I paragrafi che seguono sono mutuati dal dossier redatto dall’Ufficio studi della Camera, anch’esso allegato alla fine del post.

L’attuale quadro normativo e giurisprudenziale

La responsabilità dei membri del collegio sindacale è disciplinata dall’articolo 2407 c.c.

In particolare: ai sensi del primo comma, i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva); ai sensi del secondo comma, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l’evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (culpa in vigilando).

I sindaci sono dunque gravati da una duplice forma di responsabilità: responsabilità diretta e esclusiva dei membri del collegio sindacale (primo comma dell’art. 2407 c.c.): qualora uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società; responsabilità concorrente con quella degli amministratori (secondo comma dell’art. 2407 c.c.): i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società. Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo tipo di responsabilità, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica” (Cass. civ. 2624/2000). Per l’attribuzione di tale responsabilità, configurabile perlopiù come “omessa vigilanza”, è richiesta la prova dell’esistenza di un “nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio” (Cass. civ. n. 28357/2020), che la Corte ha ravvisato, a titolo di esempio, nella condotta omissiva dei sindaci “che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo l’id quod plerumque accidit avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento”, portando così all’aggravamento del dissesto societario, a causa del ritardo con cui il fallimento è stato dichiarato (Cass. civ. n. 23233/2013). La prova del nesso causale spetta dunque al danneggiato (Cass. civ. n. 24362/2013), tuttavia non è richiesta l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto il dovere di vigilanza imposto ai sindaci “ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M.” (Cass. civ. n. 13517/2014). Per ciò che attiene al profilo della “solidarietà”, la Corte ha affermato che essa opera tanto nei rapporti interni al collegio sindacale, tanto in quelli con gli amministratori, “sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido” (Cass. civ. n. 25178/2015). Il terzo ed ultimo comma dell’art. 2407 c.c. prevede, infine, che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. Più nel dettaglio si tratta dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), dell’azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e infine dell’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

Contenuto

L’A.C. 1276 si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l’articolo 2407 del Codice civile.

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del secondo comma e all’aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni. Si ricorda che i commi non modificati dalla proposta in esame, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che: i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.

In particolare, secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell’attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori (vedi supra).

In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

L’ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

Dati ulteriori

La proposta di legge non contiene alcuna disposizione di diritto intertemporale sicché, allo stato e salve modifiche future, non avrà effetto retroattivo ai sensi dell’art. 11, comma 1, delle Preleggi.