Procedimento di esecuzione: la tardività dell’avviso dà luogo ad una nullità a regime intermedio (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 17091/2024 ha ricordato che in tema di procedimento di esecuzione, l’inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest’ultima consegue all’omessa citazione.

La Suprema Corte, quanto motivo procedurale dedotto, risulta dagli atti – la cui consultazione è consentita al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) – che l’avviso per l’udienza camerale, fissata per il giorno 11 gennaio 2023, è stato notificato a F.B. solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, fuori dai rispetto del termine di dieci giorni fissato dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.).

A tal proposito, va ribadito il principio, secondo cui nel procedimento di esecuzione – mentre l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra molte Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 – dep. 16/11/2015, Rv. 265235) – a tale situazione non è equiparata la tardività dell’avviso dovuto all’interessato, il quale poi non compaia all’udienza; situazione per la quale vale il diverso principio secondo cui «l’inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udienza determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest’ultima presuppone l’omessa (e non l’intempestiva) citazione» (ex multis, in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3 n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942).

Siffatta nullità a regime intermedio, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di tal che essa non è suscettibile, una volta verificatasi la sanatoria, di essere dedotta come vizio che abbia colpito il procedimento in tal modo svoltosi.

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, l’esame del verbale della udienza camerale celebrata in data 11 gennaio 2023, evidenzia che in tale occasione il Giudice dell’esecuzione diede atto che era pervenuta una «istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia» e che il difensore di B., nominato appunto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non sollevò alcuna doglianza in ordine alla tempestività della notificazione dell’avviso di udienza, in tal modo accettandone gli effetti e determinando, pertanto, l’avvenuta sanatoria del vizio poi, inammissibilmente, dedotto dinanzi alla Suprema Corte.