Estinzione del reato per riparazione del danno: alcuni spunti pratici per una “buona” offerta reale (di Laura Maria Pistore)

L’art. 1 della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha introdotto la causa di estinzione del reato per la riparazione del danno di cui all’art. 162-ter c.p., applicabile ai reati procedibili a querela di parte, nelle ipotesi in cui questa sia rimettibile. Si tratta di uno strumento avente scopi di deflazione processuale, ma anche finalità di incentivazione della composizione di conflitti prevalentemente privati.

L’istituto in discorso non ha trovato subito molto successo e diffusione nella prassi. Un’importante spinta propulsiva alla vitalità dell’istituto è stata però apportata dalla recente riforma c.d. Cartabia, che ha reso perseguibili a querela molteplici reati, sia contro la persona che contro il patrimonio.

Nella stessa relazione illustrativa al testo definitivo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, pubblicata in Gazzetta UfficialeSerie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5, si dà atto di ciò osservando che “estendere la procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, di frequente contestazione, come ad esempio nel caso delle lesioni personali e del furto, rappresenta un forte incentivo alla riparazione dell’offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l’attivazione della causa estintiva di cui all’art. 162 ter c.p. (disposizione ad oggi scarsamente applicata, specie in sede dibattimentale, come si legge nella Relazione del Primo Presidente della Cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 – ivi, pag. 61). (…) In non pochi casi (emblematici i casi dei furti aggravati, magari solo per la destrezza o l’esposizione della cosa alla pubblica fede), infatti, lo Stato è costretto oggi a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l’estinzione del reato. Ciò è impedito dal regime di procedibilità d’ufficio, che in non pochi casi lega oggi irragionevolmente le mani tanto alle parti quanto al giudice, con enorme dispendio di energie e risorse che potrebbero essere utilmente impiegate per perseguire altri reati e per ridurre i tempi complessivi medi di definizione dei procedimenti penali, secondo l’obiettivo del P.N.R.R.”.

Presupposto di applicazione della causa estintiva ex art. 162-ter c.p. è la riparazione integrale del danno mediante le restituzioni o il risarcimento del danno e in più l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. La persona offesa può accettare o rifiutare la riparazione del danno. In quest’ultimo caso, per poter usufruire della causa estintiva, occorre operare un’offerta reale ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c.

Risulta allora essenziale conoscere bene le modalità con le quali può formularsi un’offerta reale.

A questo proposito, segnalo una modalità semplice e veloce: il vaglia postale.

Io mi sono sempre servita del vaglia postale veloce, che ha efficacia immediata.

Subito dopo aver effettuato il vaglia postale veloce, trasmetto alla persona offesa una lettera raccomandata con allegata copia del vaglia e l’invito a riscuotere la somma offerta a titolo di ristoro del danno in qualsiasi ufficio postale. Il denaro è infatti immediatamente disponibile al destinatario del vaglia postale veloce, che può incassarlo conoscendo il numero del vaglia, la parola chiava e l’importo.

Il vaglia postale è peraltro rimborsabile sicché, se la vittima destinataria non riscuote il vaglia, la somma offerta è restituita al mittente (dopo 30 giorni in caso di vaglia postale veloce).

Nessun dubbio deve sussistere circa la possibilità di qualificare il vaglia postale come offerta reale: in questo senso si è espressa la Cassazione con la risalente sentenza n. 3249 del 27 novembre 1973, mai contraddetta da successiva giurisprudenza di legittimità.

Nello stesso senso inoltre depone tutta la giurisprudenza di merito, quantomeno quella nota alla scrivente.

Segnalo a questo proposito tre pronunce di merito, interessanti per più aspetti:

1) Corte d’appello di Venezia, prima sezione penale, sentenza n. 181/2022, emessa il 24 gennaio 2022 e depositata il 16 marzo 2022

All’imputata era – tra l’altro – contestato il delitto di truffa semplice (capo sub lett. b dell’imputazione).

Già prima del rinvio a giudizio, l’imputata aveva riparato il danno mediante trasmissione di un vaglia postale veloce di euro 150,00 alla vittima.

Escussa nel corso del dibattimento, quest’ultima dichiarava che, pur avendo ricevuto il vaglia postale, non l’aveva riscosso perché non voleva nessun risarcimento, pur persistendo nella volontà punitiva.

Il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta difensiva di estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.

La Corte d’appello di Venezia accoglieva invece il motivo sul punto proposto dall’appellante, ritenendo sussistente sia l’offerta reale sia la congruità della somma offerta (pag. 3 e 4 della sentenza citata, ove si riassume il motivo d’appello, pag. 6 ove si espongono le ragioni dell’accoglimento);

2) Corte di appello di Venezia, terza sezione penale, sentenza n. 4973/2023, emessa il 4 dicembre 2023 e depositata il 12 gennaio 2024

Il caso è interessante anche per le conseguenze che possono avere il decorso del tempo e le riforme legislative sulle sorti del procedimento penale.

L’imputata, alla quale veniva contestato il reato di furto aggravato perpetrato nel 2017 ai danni di un esercizio commerciale (anteriforma Cartabia, procedibile d’ufficio), aveva inizialmente chiesto la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. e, a tal fine, aveva trasmesso nel settembre 2018 alla persona offesa (un esercizio commerciale) un vaglia postale veloce di euro 100,00.

Il giudice non aveva ammesso il rito speciale, ritenendo che l’imputata non si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati.

Si procedeva quindi nelle forme del dibattimento.

Il giudice di primo grado condannava l’imputata e non riconosceva l’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. ritenendo “il dedotto risarcimento sfornito di valido supporto probatorio”. Veniva proposto tempestivo atto d’appello e, prima della fissazione dell’udienza avanti il giudice di secondo grado, entrava in vigore la riforma c.d. Cartabia.

La difesa quindi, con motivi nuovi, chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria, avendo l’imputata risarcito il danno mediante vaglia postale ed essendo venuta meno la preclusione dell’art. 625 c.p. (con alcune eccezioni) rispetto all’istituto delle condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.

La Corte d’appello dichiarava estinto il reato, anche se la difesa non era riuscita a provare l’incasso o meno del vaglia postale a suo tempo trasmesso alla persona offesa: ad avviso della Corte, non era indispensabile conoscere quale fosse stato il comportamento della vittima in quanto “sussiste[va] agli atti la prova della trasmissione [del vaglia postale] alla persona offesa, condotta che costituisce attività riparatoria quanto meno a titolo di offerta reale”.

3) Tribunale di Padova in composizione monocratica, sentenza n. 430/2024, emessa il 20 febbraio 2024 e depositata il 7 marzo 2024

Il caso è interessante perché, oltre a confermare espressamente l’equiparazione tra vaglia postale ed offerta reale, evidenzia un interessante collegamento tra il meccanismo applicativo dell’art. 162-ter c.p. e la nuova ipotesi di remissione tacita della querela ex art. 152 c.p.

Il procedimento aveva ad oggetto tre ipotesi di furti aggravati, ai danni di diversi esercizi commerciali, tutti procedibili a querela della persona offesa.

Le imputate effettuavano vaglia postale a titolo di ristoro del danno cagionato in relazione a tutte e tre le ipotesi contestate.

Due esercizi commerciali, X e Y, riscuotevano il vaglia postale ricevuto, il terzo Z trasmetteva alla difesa delle imputate comunicazione di non accettazione di alcuna forma di risarcimento per ragioni di politica aziendale.

Alla udienza c.d. filtro la difesa chiedeva la dichiarazione estintiva del reato per condotta riparatoria e il giudice rinviava l’udienza disponendo la citazione delle tre persone offese, per essere sentite sulla richiesta difensiva ex art. 162-ter c.p., con avvertimento che in caso di ingiustificata mancata comparizione la querela si doveva intendere rimessa tacitamente.

Alla successiva udienza, gli esercizi X e Y non si presentavano, mentre compariva un dipendente del negozio Z. Il giudice emetteva sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti, quanto ai furti ai danni di X e Y, per remissione tacita della querela e, quanto al furto ai danni di Z, per condotta riparatoria ex art. 162-ter c.p. A tal ultimo proposito il giudice, infatti, osservava che “l’invio del vaglia postale può essere considerata offerta valida ai sensi dell’articolo 162 ter c.p., anche in mancanza dell’intimazione da parte di pubblico ufficiale, posto che la norma citata si riferisce all’offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del Codice civile, tra le quali va quindi compreso anche l’articolo 1214, che si riferisce all’offerta nelle forme d’uso. L’offerta mediante vaglia postale, della cui emissione venga data comunicazione alla persona offesa a mezzo posta elettronica certificata, va considerata eseguita in una forma d’uso e seria, in quanto presuppone il versamento della somma portata dal titolo e fornisce certezza sulla conoscenza di ciò da parte della persona offesa. (…) la mancata accettazione dell’offerta da parte della persona offesa non è ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato, richiedendosi unicamente la non opposizione dell’imputato e del Pubblico Ministero (…) e ciò in quanto l’accertamento della congruità del risarcimento opera ai soli fini dell’estinzione del reato, ma non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile, in quanto volta esclusivamente ad eliminare l’interesse pubblico alla condanna (in questo senso Cass. n. 10390 del 2019, Cass. n. 39252 del 2021)”.

Concludo con un mio pensiero.

L’istituto in parola è fruibile anche più di una volta, senza limitazioni. Un soggetto potrebbe delinquere in una molteplicità di casi e, riparando il danno, ottenere sempre l’estinzione del reato. Se poi il danno viene riparato a favore di quelle persone offese (spesso esercizi commerciali, mossi da una certa politica aziendale) che non accettano alcuna forma risarcitoria, la somma offerta a tal titolo viene pure restituita all’autore del reato. Se così è, vi è il concreto pericolo che la causa estintiva in discorso possa avere effetti addirittura criminogeni o comunque svalutare l’effetto deterrente della sanzione penale.

Secondo me, presto il legislatore interverrà per apportare modifiche all’istituto.