Avvocato, “se le riesce si vergogni!” (di Riccardo Radi)

Tra avvocati, alle volte, volano parole grosse che non devono mai sconfinare nella denigrazione sulle capacità professionali.

L’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte (artt. 42 e 52 cdf), giacché ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle capacità professionali di un collega.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 73 del 13 marzo 2024 pubblicata il 27 maggio sottolinea che l’art. 42 ammette dei toni aspri -seppur non in modo indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela di un diritto.

Nel caso specifico il CNF scrive. “Mette conto rimarcare che nel momento in cui la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte può, al limite, ammettersi l’asperità dei toni ma allorché la discussione sconfino sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti

Diversamente, quando cioè la diatriba trascenda sul piano personale e soggettivo, l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una email al collega di controparte in cui aveva scritto “P.S. Un consiglio: domani dia un’occhiata alle mie memorie 183 e se le riesce si vergogni”. Peraltro, in dette memorie si affermava che le tesi avversarie fossero così “assurde” da dimostrare “palmari carenze sul piano tecnico giuridico” del collega di controparte.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato in sede di gravame la responsabilità disciplinare dell’incolpato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 73 del 13 marzo 2024