Appropriazione indebita e amministratore di condominio: quando si consuma il reato? (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 20488/2024 ha ribadito che ritiene consumato il reato di appropriazione indebita, commesso dall’amministratore di condominio che distragga le risorse finanziarie delle quali dispone in ragione del suo incarico, solo alla data del rendiconto finale della gestione.

La Suprema Corte ha ritenuto di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv. 274650; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv. 271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv. 267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv. 257232) che ritiene consumato il reato di appropriazione indebita, commesso dall’amministratore di condominio che distragga le risorse finanziarie delle quali dispone in ragione del suo incarico, solo alla data del rendiconto finale della gestione, non potendosi altrimenti individuare e distinguere le risorse destinate alle esigenze del condominio da quelle distratte in favore del proprio illecito arricchimento, atteso anche che il momento in cui i delitti istantanei di appropriazione indebita si consumano coincidono solitamente con il rifiuto di restituzione o di rendere il conto degli ammanchi.

In caso di detenzione del bene giustificata ab origine dalla qualità di amministratore della res comune, l’appropriazione indebita non si realizza neppure in concomitanza con la risoluzione del rapporto di prestazione d’opera, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene o il denaro che gli viene richiesto.

Nel caso di specie, in coerenza con tali arresti ed a prescindere dalla formulazione della imputazione, che ha indicato l’intero periodo di gestione condominiale in luogo dell’istante di consumazione della condotta, il dies a quo della prescrizione non può che individuarsi nella data (settembre 2019) in cui l’imputato rifiutava la consegna del denaro e della contabilità detenuta, principiando quindi, da quella data, a detenere il denaro, che fino ad allora teneva presso di sé quale amministratore di risorse altrui, uti dominus.