Impugnazioni e assenza dell’imputato (di Riccardo Radi)

Sembra che non tutti comprendano che la necessità dell’elezione di domicilio da allegare all’impugnazione riguardi solo ed esclusivamente l’imputato giudicato in absentia.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 20515/2024 prova a ricordarlo.

Fatto

Con ordinanza in data 27 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano dichiarava l’inammissibilità dell’appello presentato in data 31 agosto 2023 dalla difesa dell’imputato A.C. avverso la sentenza di condanna nei confronti del predetto imputato emessa in data 28 marzo 2023 dal Giudice per l’udienza Penale preliminare presso il Tribunale di Monza rilevando che, unitamente all’atto di appello, non risulta essere stato depositato l’atto di dichiarazione o di elezione di domicilio, atto neppure indicato nell’intestazione dell’atto di impugnazione.

Per tali ragioni la Corte di appello disponeva l’esecuzione della sentenza impugnata.

Decisione

La Cassazione sottolinea che risulta, dalla sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Monza, che l’imputato era presente al momento della pronuncia della stessa emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 28 marzo 2023.

La Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che «La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia; la sanzione d’inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall’art. 581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio d’impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti».

Fattispecie nella quale era stato dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato non processato in primo grado in absentia, in difetto di dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, Rv. 285936 ed altre in senso conforme).