Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 20517/2024, udienza del 9 maggio 2024, esclude che il tempus commissi delicti del reato cui all’art. 416 cod. pen. coincida con quello della consumazione dell’ultimo reato-fine.
Detta affermazione è, infatti, priva di fondamento giuridico ben potendo una associazione per delinquere esistere e comunque rimanere in vita indipendentemente dalla consumazione di reati-fine e quindi, eventualmente, anche dopo la consumazione dell’ultimo degli stessi, trattandosi di reato che per la sua realizzazione richiede esclusivamente una progettualità delittuosa (“lo scopo di commettere più delitti”) oltre, ovviamente, alla ricorrenza degli altri elementi strutturali caratterizzanti indicati dalla giurisprudenza.
È, peraltro, indubbio che il momento consumativo dei reati-fine può essere considerato come uno degli elementi indicativi della permanente operatività del reato associativo ma non si tratta, come detto, certamente di un elemento risolutivo ai fini di tale accertamento.
