Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 20258/2024, udienza del 2 maggio 2024, ha escluso che la convocazione del detenuto debba essere successiva alla contestazione di un addebito disciplinare nei suoi confronti.
L’art. 81 del d.p.r. n. 230 del 2000 dispone, nella parte di interesse per questo giudizio, che: “1. Allorché un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. 2. Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l’addebito all’accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. 3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. 4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l’accusato davanti a sé per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all’interessato con le forme di cui al comma 2. (omissis)”.
Nella norma dell’art. 81 del regolamento penitenziario, pertanto, non è prevista alcuna separazione tra la fase della contestazione e quella della convocazione, né è prevista alcuna decisione preliminare del direttore sulle eventuali discolpe presentate dall’interessato già prima della decisione in sede di consiglio di disciplina. La circostanza che il comma 2 stabilisca che il detenuto ha diritto di essere informato del diritto ad esporre le proprie discolpe già con l’atto di contestazione, e che il comma 3 aggiunga che il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto, non significa che la procedura si caratterizzi per una separazione tra l’atto di contestazione e quello di convocazione davanti al consiglio di disciplina, ma soltanto che già dalla fase della contestazione il detenuto deve essere avvertito della possibilità di presentare discolpe, e che il direttore dispone di poteri istruttori nelle more tra la contestazione e la decisione del consiglio di disciplina.
Il ricorso deduce che il principio invocato nella tesi sostenuta dal ricorrente si può ricavare, però, incidentalmente dalla motivazione della sentenza Sez. 1, n. 12916 del 21/03/2022, n.m., ma l’argomento non è fondato, perché questa sentenza, che è di accoglimento di un ricorso dell’amministrazione penitenziaria, non afferma, neanche incidentalmente, il principio sostenuto dal ricorrente, ma, nella frase estrapolata in ricorso tra virgolette, si limita a descrivere lo svolgimento del procedimento.
Occorre anche aggiungere che nel regolamento penitenziario i termini per l’esaurimento del giudizio disciplinare sono brevissimi (10 giorni dalla contestazione), talché l’introduzione in via interpretativa di una fase intermedia tra la contestazione dell’addebito e la convocazione del detenuto davanti al consiglio di disciplina, in cui troverebbe posto la valutazione preliminare del direttore, inserirebbe un elemento eccentrico rispetto al sistema del procedimento disciplinare del detenuto regolato dall’art. 81 citato.
