Fuga e mancata assistenza dopo un investimento (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 19360/2024 è tornata ad occuparsi del reato di fuga dopo un investimento e di quello di mancata prestazione di assistenza per ribadire che configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicche è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.

Si aggiunga che le disposizioni di cui all’art.189, comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformino a doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si `”tratta, in particolare, di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (Sez. 4, 25/11/1999 n. 5416, Rv.216465).

Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro, di talché il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez. 4, n.4380 del 2/12/1994, Rv. 201501; n.14610 del 30/01/2014, Rv.259216, n.18748 del 4/05/2022, Rv.283212), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione.

È stato ancora affermato che nella ipotesi di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., ma nella specie previsto quale circostanza aggravante del delitto di omicidio stradale (art.589 ter cod. pen.), l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi valutato sulla base delle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite, le quali devono essere univocamente indicative della consapevolezza da parte del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez. 4, n.5510 del 1/12/2012, Rv.254667).

Mentre nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (Sez. 4, n.23177 del 15/03/2016, Rv. 266969).

Peraltro, detto reato richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorché altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (Sez. 4, n. 18748 del 4/05/2022, Rv.283212).

Il reato di omessa prestazione di assistenza è pertanto ravvisabile in caso di sinistro che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (Sez. 4, n.33772 del 15/06/2017, Rv.271046).