Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 6984/2024 del 15 marzo 2024, ha chiarito che, in tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare – ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori – i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” da agente privato.
Ciò purché risulti che le autorità dello Stato di origine della richiedente non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l’audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel Paese di origine.
