La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 19544 del 16 maggio 2024 ha ricordato che il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione (art. 178 cod. pen.) e tale conclusione non può che valere anche per il soggetto nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque (o due se si tratta di contravvenzione) anni successivi non abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, posto che l’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. prevede che “il reato è estinto…” e che “si estingue ogni effetto penale”.
Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2023, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto M.D. responsabile del reato di cui all’art. 707 cod. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di M.D., eccependo che il reato presupposto della contravvenzione era estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen., per cui non era stata correttamente valutata la pronuncia di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna
Decisione
La Suprema Corte premette che si deve prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 225/2008, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 707 cod. pen., nella cui motivazione si legge “Al legislatore non è inibito, infatti, prevedere che alla condanna, anche se seguita dall’espiazione della pena, residuino «effetti penali», al cui novero va ascritto quello in esame.
Né si può ritenere che, in tale ottica, la condanna per determinati reati si trasformi in un “marchio indelebile”, che pone il condannato in una posizione di perenne sfavore rispetto alla generalità dei cittadini, senza alcuna possibilità di emenda.
Per communis opinio, difatti, il condannato cessa di rientrare tra i possibili autori della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. ove abbia ottenuto la riabilitazione, che estingue gli effetti penali della condanna (art. 178 cod. pen.)“.
Ora, se quindi il soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione non rientra tra i destinatari della norma in esame, tale conclusione non può che valere anche per il soggetto nei confronti del quale sia stata emessa una sentenza di patteggiamento e che nei cinque (o due se si tratta di contravvenzione) anni successivi non abbia commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, posto che l’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. prevede che “il reato è estinto…” e che “si estingue ogni effetto penale“: si noti che le due norme (art. 178 cod. pen. e art. 445 cod. proc. pen.) sono formulate in maniera pressoché identica, visto che la prima prevede che “la riabilitazione…estingue ogni effetto penale della condanna”, per cui la conclusione di ritenere che non rientri nella nozione di “condannato” di cui all’art. 707 cod. pen. deve valere per entrambi i soggetti.
Né può essere richiamata la giurisprudenza di questa Corte (Sez.2 n. 41477 del 08/06/2018, Rv. 274245 – 02; 44190 del 21/06/2018, Rv. 274078) secondo la quale sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro – ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli – anche quando l’autore sia stato destinatario solo di una sentenza di “patteggiamento”, posto che le sentenze citate non chiariscono se nei casi esaminati si fosse o meno già verificata l’estinzione del reato e degli effetti penali per il decorso del termine previsto dall’art. 445 cod. proc. pen.
È noto che il reato di cui all’art. 707 cod. pen. è un reato di pericolo, avente come presupposto la condizione personale del soggetto di essere stato “condannato” per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio; tale non può ritenersi il soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata (come nel caso in esame) l’estinzione del reato posto che, con l’estinzione del reato e di ogni effetto penale, la condizione di pericolosità è venuta meno in forza di espressa previsione normativa, e viene quindi a cadere un elemento costitutivo del reato.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
