Imputato difeso di fiducia da un avvocato cancellatosi dall’albo: la nomina di un difensore d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. diverso per ogni udienza non assicura la difesa tecnica e determina una nullità assoluta e insanabile (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 19198/2024, udienza del 7 febbraio 2024, ha chiarito che l’omessa nomina di un difensore d’ufficio all’imputato il cui sia difensore si sia cancellato dall’albo, determina una nullità assoluta ed insanabile degli atti.

Dagli atti risulta che, effettivamente, l’avv. P., in data 21 ottobre 2021, era stato cancellato dall’albo professionale e che il tribunale aveva proseguito il processo senza nominare, ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un avvocato d’ufficio all’imputato, che è rimasto difeso di fiducia dall’avv. P., sostituito, di volta in volta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Al riguardo, deve essere ribadito che «l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Rv. 285102; Sez. 6, n. 9730 del 16/06/2000, Rv. 217664).

Nessun rilievo può essere attribuito al fatto che, nelle udienze dibattimentali, l’imputato sia stato, comunque, assistito da un difensore, atteso che «la nomina di un difensore d’ufficio di sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l’assistenza temporanea all’imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d’ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato» (Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, Rv. 281498). Risulta, infatti, fin troppo evidente che la difesa non si esaurisce nella mera assistenza tecnica in udienza, ma si articola nel compimento di tutta un’altra serie di attività (a partire dalla predisposizione di una linea difensiva) che implicano l’istaurazione di uno stabile rapporto con l’imputato.

Essendosi verificata, nel corso del giudizio di primo grado, una nullità assoluta che “travolge” tutti gli atti processuali seguenti a essa, devono essere annullate la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale, per l’ulteriore corso.