Società schermo, frodi carosello e bancarotta fraudolenta (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 18265/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha chiarito che la prova della posizione di amministratore di fatto di una società “schermo” – priva di una reale autonomia e costituita per essere utilizzata in un meccanismo fraudolento finalizzato a sgravare altra società dai debiti contributivi, omettendone poi il pagamento – si traduce in quella del ruolo di dominus e ideatore del suddetto sistema fraudolento, non essendo ipotizzabile l’accertamento di elementi sintomatici di un inserimento organico (quali quelli attinenti ai rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale) all’interno di un ente esistente solo da un punto di vista giuridico (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; in senso conforme, Sez. 5, n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821).

Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto” è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 – dep. 06/11/2019, Rv. 27754001; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534).

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, LF, è sufficiente che le operazioni dolose abbiano cagionato anche solo l’aggravamento del dissesto della fallita, atteso che ciò non interrompe il nesso di causalità tra l’operazione e l’evento fallimentare dato che la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (cfr. Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 259051).

Per altro verso, come affermato da Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017, dep. 15/03/2018, Rv. 272846 – 01, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall’art. 223, comma 2, n. 2, LF, il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l’utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all’accertamento ed alla contestazione dell’illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società.