Difensore e procuratore speciale della parte civile: può designare un sostituto che ha facoltà di svolgere ogni attività nel dibattimento (di Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11753/2024, udienza del 24 gennaio 2024, il difensore della parte civile, cui sia stata conferita procura speciale a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche quella riguardante la presentazione delle conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall’art. 102 cod. proc. pen. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo (Sez. 6, n. 33228 del 14/05/2014, Rv. 260171 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 36818 del 14/06/2011, Rv. 251032 – 01).

Al riguardo, è ancora dirimente la distinzione tra la procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. e la procura mediante la quale viene affidato al difensore il mandato difensivo: «La costituzione di parte civile ad opera del soggetto legittimato ad causam può avvenire personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mediante conferimento a quest’ultimo del potere di promuovere l’azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È questa la “procura speciale” alla quale si riferiscono gli arti. 76 e 122 c.p.p. Diversa, invece, è la procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 100 c.p.p., con la quale si affida il mandato difensivo. Ovviamente, è possibile conferire con un unico atto alla stessa persona sia la procura sostanziale che quella difensiva, investendola contemporaneamente sia della legitimatio ad causam che della rappresentanza processuale; ma, anche in tale ipotesi, le due procure rimangono distinte tra loro. Ciò posto, si osserva che il soggetto al quale il danneggiato dal reato abbia conferito procura speciale per la costituzione di parte civile non può delegare tale attività, salvo che la procura preveda espressamente una simile facoltà (Sez. V, 6 febbraio 2005, n. 11954). Al contrario, il difensore della parte civile, investito della rappresentanza tecnica, può nominare un sostituto anche se la procura alle liti rilasciatagli non contenga alcuna previsione al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall’art. 102 c.p.p.; e il sostituto ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni, in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa (Sez. V, 7 marzo 1995, n. 3769)» (Sez. 3, n. 36818 del 14/06/2011, cit.).