Avvocato e liquidazione compensi per l’udienza predibattimentale: l’istanza è inammissibile “perché il giudizio prosegue” (di Riccardo Radi)

Segnaliamo la decisione del tribunale di Roma del 23 aprile 2024 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione per l’udienza predibattimentale, avanzata da un collega di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il tribunale ha ritenuto l’istanza inammissibile in “quanto la decisione di prosecuzione del dibattimento non conclude ed esaurisce una fase; pertanto, la relativa attività professionale andrà liquidata al termine del giudizio di primo grado”.

L’ordinanza disattende il recente protocollo del Tribunale di Roma firmato il 22 gennaio 2024 che prevede la liquidazione della fase predibattimentale all’ipotesi 5 indicando il compenso di euro 600,00 per il difensore.

Il “Protocollo di intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato” sembra una mera dichiarazione di intenti sempre più disattesa dai giudici.

Il testo del protocollo del Tribunale di Roma si allega al post:

file:///C:/Users/Riccardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BFO4HATL/Protocollo_Liq._P.S.S._2024[1].pdf

Questa decisione deve essere immediatamente stigmatizzata dall’avvocatura associata e dal COA di Roma perché è uno schiaffo all’intera avvocatura.

Non è ammissibile che si lavori a dei protocolli che vengono sistematicamente ignorati perché non vincolanti ma meramente “persuasivi”, così vengono definiti dalla Cassazione.

L’avvocatura prova sempre ad essere collaborativa e costruttiva per rendere trasparente e agevole il tema delle liquidazioni dei compensi delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ma lo sforzo viene spesso dalla magistratura disatteso e ignorato nella prassi quotidiana.

Ultima osservazione, ricordiamo agli amanti dei protocolli che la cassazione sezione 2 con l’ordinanza numero 29184 depositata il 20 ottobre 2023 ha stabilito che è escluso che il protocollo del tribunale possa ridurre il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si è visto non riconoscere l’onorario per la fase attività istruttoria in un procedimento conclusosi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Nel caso specifico al difensore era stata rigettata la richiesta di onorario per la fase istruttoria o dibattimentale in quanto il reato era stato dichiarato prescritto e il protocollo firmato secondo il giudicante prevedeva in tal senso.

La Suprema Corte rileva che i protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise.

Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di cooperare per migliorare l’amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale.

Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva.

In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali ed in ogni caso nel caso specifico: deve essere annullata con rinvio l’ordinanza che conferma l’esclusione della fase istruttoria nel compenso per il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato sul mero rilievo che il procedimento si è concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, così interpretando il protocollo d’intesa in uso nel tribunale, benché si sia tenuta una serie di udienze nel procedimento, dovendosi osservare che la fase istruttoria è difficilmente eludibile, laddove si riferisce ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, non potendosi quindi escludere la correlativa remunerazione, a prescindere dalla circostanza che poi il giudizio penale si sia concluso con sentenza di estinzione per prescrizione, poiché si sarebbe dovuto comunque tener conto, in sede di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, di tutti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronuncia della suddetta sentenza.