La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 14014/2024 ha ricordato che il delitto di istigazione alla corruzione – ex art. 322, c.p. – si consuma quando l’offerta o la promessa di denaro (o di altra utilità) interferisce con l’attività tipica esercitata dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.
Pertanto, la Suprema Corte ha stabilito che non integra la fattispecie offrire denaro ad un pubblico funzionario solamente per avere informazioni sullo svolgimento di un concorso.
Deve al riguardo osservarsi che l’art. 322 cod. pen. punisce condotte di istigazione, idonee a porre in pericolo il bene protetto, in deroga alla previsione di carattere generale di cui all’art. 115 cod. pen., se invero il delitto di corruzione ha natura di reato bilaterale, in quanto implicante la conclusione di un accordo tra due soggetti, uno dei quali rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l’istigazione di cui all’art. 322 cod. pen., sia che provenga da un privato sia che provenga dal soggetto qualificato, deve risolversi nell’offerta o promessa di denaro o di altra utilità, cui tuttavia non segua l’accettazione e la conseguente conclusione dell’accordo illecito.
D’altro canto, così come il delitto di corruzione, anche quello di mera istigazione, volta alla conclusione dell’accordo illecito, deve farsi rientrare nella categoria dei reati funzionali, implicanti il coinvolgimento delle funzioni del soggetto qualificato: è infatti previsto che l’offerta o la promessa si correli all’esercizio delle funzioni o dei poteri o all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio o al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio del soggetto qualificato. Inerisce dunque al giudizio sulla tipicità della condotta il riscontro di un’azione finalisticamente orientata alla conclusione di un accordo nel quale sia dedotto il quadro delle funzioni o dei poteri o dei doveri di quel soggetto.
D’altro canto, deve segnalarsi che l’istigazione deve avere un connotato di serietà e correlarsi alla concreta possibilità di dedurre nel patto l’esercizio delle funzioni ovvero la violazione dei doveri inerenti alla qualità rivestita, secondo la diversa fisionomia della condotta descritta nel primo e nel terzo comma ovvero nel secondo o nel quarto, a seconda del soggetto che rispettivamente assuma l’iniziativa dell’istigazione o sollecitazione.
Si tratta dunque di stabilire se nel caso di specie l’offerta della somma, peraltro non accettata da D. B., che immediatamente si era attivato per denunciare il fatto, fosse correlabile ad un atto contrario alle sue funzioni o almeno all’esercizio delle funzioni.
La Corte di merito ha sottolineato come D.B. avesse parlato di una richiesta di informazioni in merito al concorso che si stava svolgendo per la selezione di legali esterni all’istituto e come, narrando della vicenda de relato, anche il suo superiore M. avesse riferito di aver appreso da D.B. di una generica richiesta di interessamento in ordine a quel concorso.
Peraltro la stessa Corte di merito ha rilevato che la qualificazione del tipo di contributo richiesto avrebbe potuto essere effettuata solo tenendo conto di tutti gli elementi disponibili e dunque, in primo luogo, della somma consegnata, non correlabile ad una mera richiesta di informazioni, ed in secondo luogo del contegno tenuto dalla ricorrente in prosieguo di tempo, cioè dei messaggi da lei inviati, con i quali si cercava un ulteriore confronto con D.B. in merito a quel concorso, relativamente al quale era stata pubblicata la graduatoria.
In tale prospettiva si è ritenuto che la somma riposta nella busta e dunque offerta a D.B. dovesse costituire il compenso di un fattivo interessamento da parte del funzionario dell’INPS.
Ma in concreto è emerso, secondo quanto dedotto dalla difesa e riconosciuto dai giudici di merito, che D.B. non aveva competenze interferenti con il concorso in esame, di cui peraltro, a suo dire, egli non aveva specifica notizia: era previsto infatti che vi fosse una prima fase in cui le Direzioni regionali procedevano ad una preistruttoria, verificando alcuni dati oggettivi, come l’iscrizione all’albo e l’inesistenza di incompatibilità o di conflitti di interesse, dopo di che la valutazione delle domande e la relativa graduatoria erano di competenza di una Commissione centrale, istituita presso la Direzione generale dell’INPS, che doveva previamente provvedere alla definizione dei criteri selettivi, largamente fondati su parametri rigidi.
Orbene, costituisce ius receptum che «ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto» (Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Rv. 247373; ma in senso conforme anche Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Rv. 275935, in cui si fa riferimento alla sfera di competenza e di influenza dell’ufficio): sulla scorta di tale arresto, è agevole rilevare che non è sufficiente richiamare l’appartenenza al medesimo ente, ma è necessario verificare l’ambito delle competenze dell’ufficio e della conseguente sfera di relazioni operative del soggetto.
Ma nel caso di specie, allorché la ricorrente consegnò a D.B. la busta contenente il denaro, stava già operando la Commissione centrale, anche se la stessa non aveva ancora pubblicato la graduatoria, non è dato ravvisare una strutturale sfera operativa del predetto, incardinato presso la sede di Messina, in forza della quale egli potesse almeno in via di fatto esercitare una specifica influenza, alla stessa stregua di un atto rientrante nella competenza del suo ufficio.
A tale conclusione deve giungersi sia nel caso in cui la sollecitazione della ricorrente fosse riferibile, come alla resa dei conti ritenuto dai Giudici di merito, ad un fattivo interessamento sia, tanto più, nel caso in cui la stessa dovesse essere restrittivamente intesa come riferibile ad una mera richiesta di informazioni, comunque non specificamente valutabile come inerente allo svolgimento delle funzioni di D.B.
Deve aggiungersi, nella medesima prospettiva, che non avrebbe potuto darsi rilievo, nel quadro delineato, ad una mera raccomandazione, che di per sé non è riconducibile ad un atto dell’ufficio, ma a condotta commessa in occasione dell’ufficio, non concretante esercizio di poteri funzionali (Sez. 6, n. 38762 del 08/03/2012, Rv. 253371).
Sotto altro profilo va rimarcato che, come rilevato in precedenza, il delitto di istigazione alla corruzione presuppone la serietà dell’offerta, in quanto da essa possa sorgere il concreto pericolo che il soggetto la accetti in funzione del compimento dell’atto richiestogli, essendo il reato escluso allorché manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito per l’impossibilità per il pubblico ufficiale di tenere il comportamento richiestogli (Sez. 6, n 2716 del 30/11/1995, Rv. 204124).
Nel caso di specie, la capacità di influenza di D.B. non è stata in alcun modo dimostrata ed al contrario la difesa ha sottolineato come i criteri selettivi fossero sostanzialmente rigidi, residuando un margine valutativo del curriculum solo nel caso di parità di punteggio e di età anagrafica, situazione che è stata in astratto valorizzata dalla Corte ma, alla resa dei conti, in alcun modo concretamente rappresentata.
Tanto più alla luce di tale rilievo appare concretamente impercorribile l’ipotesi della riqualificazione della condotta in altra fattispecie di reato, in particolare quella del traffico di influenze ex art. 346-bis cod. pen.
Ed invero avrebbe potuto in astratto prospettarsi che D.B. fosse chiamato, se non a compiere un atto dell’ufficio, ad esercitare un’influenza ad esso esterna, interferendo nello svolgimento del concorso nella fase della definizione della graduatoria presso la Commissione centrale.
Ma, al di là di quanto prospettato dallo stesso D.B. in ordine alla sua estraneità alla procedura concorsuale, nella quale non avrebbe potuto intervenire, va rimarcato come anche il delitto di traffico di influenze (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) debba farsi rientrare tra i reati bilaterali, implicanti un’intesa tra due soggetti, uno dei quali si attiva per farsi dare o promettere denaro o un vantaggio patrimoniale (nella vigente formulazione, un’utilità) come prezzo della sua mediazione illecita e l’altro dà o promette il denaro o il vantaggio, nel quadro dell’intesa raggiunta. Il mero fatto dell’offerta da parte di un privato, quand’anche finalizzata alla sua accettazione in funzione della mediazione illecita, non integra di per sé alcun reato, neppure allo stadio di mero tentativo, il quale, come nell’ipotesi della corruzione – ma tanto più in presenza di una fattispecie che implica un’attivazione per «farsi dare o promettere» sfruttando relazioni esistenti o asserite- il coinvolgimento di entrambi i soggetti nell’avvio di una trattativa funzionale all’accordo, poi non intervenuto (così in materia di corruzione, fra le altre, Sez. 6, n. 38920 del 01/06/2017, Rv. 271037).
Nel caso di specie è di tutta evidenza che l’offerta ha assunto rilievo unilaterale, in assenza di qualsivoglia coinvolgimento di D.B., attivatosi per denunciare il fatto subito dopo la scoperta della somma offertagli, dovendosi dunque ritenere che sia mancata l’attivazione bilaterale dei due soggetti, idonea almeno a rendere configurabile un tentativo.
In conclusione, il fatto non risulta idoneo ad integrare il delitto di istigazione alla corruzione né altre fattispecie penalmente rilevanti, cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
