Guida in stato di ebbrezza e accertamento del tasso alcolemico non a richiesta del personale di polizia ma d’iniziativa dei sanitari (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 11383/2024, udienza del 29 febbraio 2024, ha chiarito alcune questioni poste dalla difesa, fondate sull’asserita inutilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico presente nel sangue del ricorrente sulla base del quale costui era stato riconosciuto responsabile in entrambi i gradi del giudizio di merito del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver causato un incidente stradale.

La difesa aveva anzitutto denunciato l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., la lesione delle garanzie difensive sancite dagli artt. 13 e 32 Cost., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, rilevando che la decisione della Corte territoriale sarebbe stata viziata perché basata, quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, su un accertamento del tasso alcolemico del tutto inutilizzabile, in quanto non effettuato su iniziativa del personale sanitario, ma su disposizione del personale di polizia intervenuto a seguito dell’incidente, senza che fosse stato dato previamente avviso al predetto della facoltà di farsi assistere da un difensore e in violazione della normativa sul consenso informato, con evidente compromissione delle garanzie sancite dalle evocate norme costituzionali.

Il collegio di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l’avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore non è obbligatorio quando – come nel caso di specie – le analisi sono disposte, d’iniziativa, dal personale sanitario e precisando, altresì, che non induceva a ritenere il contrario la sola circostanza che le stesse fossero state eseguite a distanza di alcune ore dall’incidente.

Tale conclusione è conforme ad un consolidato indirizzo interpretativo per il quale “In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada” (così, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, Rv. 274039-01, nonché Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Rv. 272225-01, Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Rv. 271935-01, Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/01/2017 e Sez. F, n. 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728- 01).

La difesa ha ancora sostenuto che il citato accertamento alcolemico avrebbe dovuto essere considerato inutilizzabile per essere stato eseguito in violazione delle regole stabilite nel protocollo operativo previsto dall’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992.

Il collegio ha ritenuto infondato anche questo motivo, osservando che le disposizioni di tale protocollo non sono norme penali e che, in ogni caso, “Nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purché sia scientificamente corretto” (così, Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600-01).

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