La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 11970/2024 ha delineato gli elementi individualizzanti la condotta nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive.
Secondo la Suprema Corte la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l’incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all’eversione dell’ordine democratico.
In motivazione, la Cassazione ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all’agente ove siano prevedibili (si veda, n. 11344 del 1993, Rv. 195756).
L’art. 280 cod. pen. sotto la rubrica “Attentato per finalità terroristiche o di eversione”, punisce: “Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.“
Lo stesso articolo prevede, nei commi successivi, le circostanze aggravanti derivanti dal fatto che all’attentato conseguano lesioni personali o la morte delle vittime; o che lo stesso sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni (quest’ultima aggravante contestata e ricorrente nell’odierno caso concreto).
Più in generale, in ordine al delitto di cui all’art. 280 cod. pen., la cassazione, ha già avuto modo di precisare quanto appresso.
In riferimento all’elemento oggettivo del reato – l’attentato alla vita o alla incolumità delle persone per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico – si è affermato, pur con risalente pronuncia, che, in tema di attentato punito ai sensi dell’art. 280 cod. pen. (il cui primo comma è stato aggiunto dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, non subendo poi ulteriori modifiche), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità, e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l’omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato, deve verificarsi che gli atti commessi siano tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla messa in pericolo della vita e della incolumità delle persone (Sez. 1, n. 11344 del 10/05/1993, Rv. 195756).
Del resto, la stessa lettera della norma chiarisce come sia punibile chi “attenti” – espressione che richiama il concetto di “messa in pericolo” – all’incolumità o alla vita altrui, ponendole in concreto, e non solo in astratto, pericolo, condotta che finisce per essere connotata (così distinguendosi, come aveva precisato la citata sentenza, da reati comuni quali le tentate lesioni personali o il tentato omicidio; eventi, le lesioni personali e l’omicidio, che, appunto, nell’art. 280 costituiscono solo una ragione di aggravamento della pena) dalle finalità perseguite (che ne giustificano l’autonomia normativa), di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Diversamente, poi, dal reato di strage, in cui il pericolo concreto deve riguardare un numero tendenzialmente indiscriminato di persone (e che, per tal ragione, non è stato ritenuto sussistere nel caso di specie neppure dalla Corte di assise di prime cure), si è, invece, puntualizzato come, per l’integrazione del delitto di cui all’art. 280 cod. pen., sia necessario, ma anche sufficiente, il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di atti diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno anche di una sola persona, essendo l’incolumità e la vita del singolo individuo beni giuridici primari ed essenziali per lo Stato-istituzione (Sez. 6, n. 34782 del 30/04/2015, Rv. 264417).
Così da configurarsi, il delitto contestato nell’odierno caso di specie anche in riferimento al solo individuo che avrebbe innescato il secondo ordigno (il primo era stato fatto esplodere in un momento in cui i locali erano deserti), inciampando sul filo ad esso collegato.
In riferimento all’elemento soggettivo del reato, la cassazione aveva precisato quanto segue.
In ordine al requisito della idoneità ed alla univocità degli atti — riguardato sul versante psicologico e volitivo – si è detto che, per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all’art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell’evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell’agente sia diretta a ledere la vita o l’incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma (Sez. 1, n. 47479 del 16/07/2015, Rv. 265404).
Quanto ai fini — di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico – perseguiti, si è precisato che, per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all’art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l’essenza della vita democratica (Sez. 6, n. 34782 del 30/04/2015, Rv. 264418).
Requisito – quello relativo al fine perseguito – che l’imputato non ha contestato, risultando, del resto, evidente sia dalla collocazione degli ordigni, sia dagli scritti di rivendicazione, esplicitamente rivolti contro le autorità politiche (il diretto bersaglio, il partito della Lega Nord, faceva parte, nell’agosto 2018, della maggioranza di governo) e gli uomini delle forze dell’ordine.
Quanto, infine, alle caratteristiche del dolo, si è precisato che, per il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all’art. 280 cod. pen., è sufficiente il dolo diretto, ossia che la condotta dell’agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l’incolumità di una o più persone, quali beni protetti dalla norma, non essendo, invece, necessario il dolo intenzionale, rappresentato dalla specifica finalità di uccidere o ledere, quale perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A., Rv. 283477).
Precisazione che trova logico supporto nella ricordata struttura del reato, che prevede come le lesioni e la morte che dall’attentato eventualmente derivino sono contemplate solo come aggravanti del reato, già altrimenti perfezionatosi.
Peraltro, come si è visto, collegando l’evento lesivo – le lesioni o la morte – all’attentato stesso in base al solo nesso di causalità – se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena …; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena…; se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l’ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione .. – così che l’elemento soggettivo – rispetto a tali ulteriori eventi – deve essere individuato non nel dolo diretto (che deve sorreggere solo il concreto pericolo arrecato alla incolumità ed alla vita delle persone) ma nella prevedibilità dei menzionati eventi (non diversamente, ad esempio, dell’evento morte rispetto ai delitti di cui agli artt. 584 cod. pen., l’omicidio preterintenzionale, e 586 cod. pen., la morte come conseguenza di altro delitto).
Evento lesivo comunque non verificatosi nell’odierno caso concreto, avendo sventato, gli uomini delle forze dell’ordine che avevano rinvenuto il secondo ordigno senza farlo esplodere, nonostante fosse mancata ogni indicazione della presenza dello stesso nella immediata rivendicazione dello scoppio del primo.
