Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 13417/2024, udienza del 7 marzo 2024, ha affermato che la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di opposizione al rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio non comporta il riconoscimento automatico del diritto dell’opponente.
Vicenda giudiziaria
Il detenuto DG ha chiesto al competente magistrato di sorveglianza di essere ammesso al patrocinio per non abbienti in un procedimento in cui era parte.
Respinta la sua domanda, DG ha fatto opposizione al tribunale di sorveglianza che ha confermato il provvedimento di rigetto.
Ricorso per cassazione
Il difensore del ricorrente ha dedotto tra gli altri il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata poiché il giudice aveva provveduto in senso negativo nonostante la contumacia della Agenzia delle Entrate.
Nell’opinione della difesa, infatti, la mancata costituzione dell’Agenzia implicherebbe l’ammissione della fondatezza della pretesa e avrebbe quindi errato il tribunale di sorveglianza a non prenderne atto.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso.
Ha osservato a tal fine che la mancata costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate non implica alcun automatico riconoscimento del diritto dell’odierno ricorrente.
Alla contumacia, infatti, non sono connesse le conseguenze della non contestazione, che riguarda esclusivamente il caso in cui la parte costituita in giudizio decida di prendere una precisa posizione in ordine alla avversa pretesa, scegliendo scientemente e deliberatamente di non contestare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Una simile scelta non può certo ricondursi alla parte contumace, che non può assumere, in quanto assente nel processo, alcuna specifica posizione in ordine ai fatti dedotti in giudizio dalla controparte (tra le tante, Sez. 6, ordinanza n. 3765 del 12/02/2021, Rv. 660420 – 01).
