Domanda per ingiusta detenzione: può essere inviata a mezzo servizio postale (di Riccardo Radi)

Si segnala la sentenza della Cassazione sezione 4 numero 10490/2024 che ha stabilito che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per la verifica della tempestività della domanda, deve fare riferimento alla data di spedizione del plico e non a quella della sua ricezione, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale.

Inoltre, la Suprema Corte in merito all’abrogazione dell’articolo 583 c.p.p. (spedizione dell’atto di impugnazione) ha sottolineato che l’utilizzo di tale mezzo non è precluso, in quanto deve essere esclusa l’applicazione analogica dei principi in materia di impugnazioni poiché l’istanza in esame non è una forma di impugnativa ma di domanda per ottenere il riconoscimento di un indennizzo, non influisce che l’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. sia stata differita dall’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 fino al quindicesimo giorno successivo al regolamento.

Gli argomenti che depongono a favore dell’utilizzo del servizio postale sono offerti, innanzi tutto, dall’assenza di un dato letterale costrittivo, non essendo prevista nessuna specifica modalità per il deposito della domanda di riparazione.

L’ammissibilità dell’istanza e la trasmissione di quest’ultima a mezzo del servizio postale non sono precluse dall’art. 645 cod. proc. pen., in quanto tale norma ricollega la sanzione della inammissibilità soltanto alla scadenza del termine biennale.

L’art. 121 cod. proc. pen., quale norma generale sulla facoltà in ogni stato e grado del procedimento di presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria, non prevede alcuna sanzione per l’utilizzo di una diversa modalità di presentazione.

Attesa l’ammissibilità della trasmissione della domanda di riparazione à mezzo del servizio postale, la Suprema Corte, superato l’orientamento di Sez. 4, n. 2103 del 06/10/2011, dep. 2012, Rv. 25173501 (nel senso della considerazione. della data di ricezione), ha espresso successivamente il diverso orientamento di Sez. 4, n. 847 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 271663 — 01, nel senso di poter considerare la data di spedizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Va ora ribadito il principio per cui, nel caso in cui la domanda per la riparazione dell’ingiusta detenzione’ sia stata inoltrata a mezzo del servizio postale, la tempestività della stessa deve essere valutata avendo riguardo alla data della spedizione (e non alla data di pervenimento).

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