Incidente probatorio ammesso per l’acquisizione di prove in assenza del requisito della “non rinviabilità”: le prove sono comunque utilizzabili (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 14681/2024, udienza del 1° marzo 2024, tutti i provvedimenti comunque relativi alla fase di ammissione dell’incidente probatorio, sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Nell’alveo di questo orientamento, mai messo in discussione, sono stati ritenuti inammissibili i ricorsi per cassazione proposti sia avverso ordinanze con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio (Sez. 3, n. 2926 del 14/12/2004, dep. 2005, Rv. 230818) sia avverso ordinanze di rigetto della richiesta di incidente probatorio (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014 Rv. 260590 -01; Sez. 1, n. 2683 del 12/06/1991, Rv. 187678; Sez. 6, n. 3484 del 28/10/1991, dep. 1992, Rv. 189051 e Sez. 4, n. 2678 del 30/11/2000, dep. 2001, Rv. 218480, secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio non solo è inoppugnabile, per la sua natura strumentale ad assicurare il più corretto e spedito iter processuale, ma, non avendo natura decisoria né possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può neanche essere considerata abnorme).

D’altra parte, il diritto di difesa non è irrimediabilmente leso ma pur sempre preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 1454 del 20/04/1999, Rv. 213988).

Dalla solidità di tali affermazioni non può trarsi come coronario che il rimedio esperibile per far valere la eventuale illegittimità dell’incidente probatorio sia quello dell’inutilizzabilità delle prove acquisite con l’incidente suddetto, eventualmente anche in fase cautelare (in questo senso è rimasta isolata Sez. 1, n. 1223 del 20/03/1992, Rv. 190213) e ciò perché tale sanzione, secondo il sistema delineato dal codice di rito, può colpire gli atti processuali di natura probatoria che risultano difformi dal modello legale perché compiuti in “violazione di divieti” stabiliti dalla legge (è la categoria dell'”inutilizzabilità generale”, prevista dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero gli atti della stessa natura ammessi o assunti in violazione di prescrizioni positive assistite da specifica previsione di inutilizzabilità (è la categoria della cosiddetta “inutilizzabilità speciale”).

Nella disciplina dell’incidente probatorio, gli artt. 403 e 404 cod. proc. pen. prevedono ipotesi di inutilizzabilità “speciale”, che, però, non comprendono quella, dedotta dal ricorrente in questa sede, dell’ammissione dell’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di “non rinviabilità” della prova. Né tale ipotesi può integrare la violazione di un “divieto” rilevante ai fini dell’applicazione dell’inutilizzabilità “generale”, posto che l’art. 392 cod. proc. pen. è una norma che contiene solo prescrizioni positive, non già divieti (in questo senso Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Rv. 271777 – 01 secondo cui “le prove acquisite in sede di incidente probatorio sono utilizzabili anche in mancanza delle condizioni legali della “non rinviabilità” della loro acquisizione” e Sez. 3, n. 31609 del 19/04/2019, Rv. 276046 – 01).